ISI… questa sconosciuta

14 Novembre 2012
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Chi opera nel settore dei videogiochi ormai saprà che l’AAMS nel 2010 ha sottoscritto una convenzione con la SIAE per il monitoraggio degli apparecchi da gioco e la segnalazioni agli organi competenti circa eventuali irregolarità riscontrate durante i loro accessi.

 

Orbene tra gli adempimenti fiscali connessi al settore del gioco pubblico oltre al PREU, prelievo erariale unico che si applica ai congegni da gioco di cui all’art. 110, c. 6, lett a) e b) del TULPS, esiste un’altra imposta denominata ISI, imposta sugli intrattenimenti che investe gli apparecchi di cui all’art. 110, c. 7, lett. a) e c) e gli apparecchi meccanici AM. Quest’ultima imposta può essere autonomamente accertata anche dalla SIAE.

 

Le modifiche apportate dal nuovo Decreto Direttoriale AAMS del 27/07/2011 sul contingentamento e le verifiche da parte della SIAE hanno permesso di mettere in relazione l’assolvimento dell’imposta ISI e la legittimità della detenzione degli apparecchi per cui si chiede l’assolvimento della stessa.

 

Infatti è direttamente correlata ai fini del contingentamento l’assolvimento dell’imposta alla detenzione legittima degli apparecchi da gioco senza vincita in denaro per i quali si chiede un corrispettivo all’utenza mentre un utilizzo gratuito degli stessi ne determina la sua esclusione.

 

Questa valutazione va fatta anche per gli apparecchi non funzionanti trovati durante gli accessi, per cui gli stessi sono presi in considerazione per il contingentamento solo se provvisti di documentazione comprovante la regolarità dell’installazione ed assolvimento dell’imposta ISI ovvero la sua nuova installazione.

 

Queste valutazioni sono molto importanti quando bisogna determinare la giusta detenzione degli apparecchi senza vincita in denaro per cui gli addetti ai controlli dovranno necessariamente richiedere e verificare la documentazione fiscale circa l’assolvimento dell’imposta.

Con articoli successivi proveremo ad approfondire questo argomento.