Il rilievo dei sinistri – breve vademecum – Il regime delle informazioni degli incidenti stradali e la geografia delle indicazioni delle Procure. Approfondimento G. Carmagnini

3 Dicembre 2012
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La Polizia Municipale, al pari della Polizia di Stato, dei Carabinieri e degli altri soggetti istituzionali inquadrati nel comma 1 dell’articolo 12 del Codice della strada (di seguito definito “Codice”), svolge tutte le funzioni elencate nell’articolo 11 e, sempre in riferimento a tale norma, segue le direttive che a livello nazionale vengono fornite dal Ministero dell’interno, a cui spetta il coordinamento dei servizi di polizia stradale da chiunque espletati (comma 3); i servizi sono appunto quelli elencati essenzialmente nei primi due commi dell’articolo 11 e cioè:

a) la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale;

b) la rilevazione degli incidenti stradali;

c) la predisposizione e l’esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico;

d) la scorta per la sicurezza della circolazione;

e) la tutela e il controllo sull’uso della strada.

Gli organi di polizia stradale concorrono, altresì, alle operazioni di soccorso automobilistico e stradale in genere. Possono, inoltre, collaborare all’effettuazione di rilevazioni per studi sul traffico…

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