ISI…allora conosciamola meglio!

12 Dicembre 2012
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Per avere maggiore contezza, come dicevamo nell’articolo precedente,  dell’importanza dell’Imposta sugli Intrattenimenti ai fini del contingentamento degli apparecchi meccanici ed elettromeccanici possiamo definirla come un’imposta legata al possesso di alcune tipologie di congegni da gioco. In queste categorie di giochi, ad esempio, troviamo il biliardo attivabile a gettone, l’elettrogrammofono (juke box), il calcio balilla, i flipper, le freccette, i congegni a vibrazione (cavallucci, trenini, “kiddie rides”), per bambini che si vedono spesso nei posti di mare,  le “ruspe” o i “ragni” che permettono di vincere ad esempio i peluches.

 

L’importo dell’imposta è reso noto annualmente mediante apposito Decreto Direttoriale di AAMS. L’ISI si può pagare esclusivamente mediante F24 o in maniera forfettaria  con un importo fisso a seconda del tipo di categoria AM in cui l’apparecchio da gioco è inserito oppure mediante il versamento dell’iva sugli incassi. Il versamento di entrambe le modalità di pagamento dell’imposta va fatto annualmente in via anticipata entro il  16 marzo per gli apparecchi utilizzati nell’anno precedente ovvero installati entro il 28 febbraio dell’anno di riferimento oppure entro il 16° giorno del mese successivo a quello di prima installazione.

 

Il versamento va fatto dal titolare del locale in cui si trovano i giochi se proprietario degli stessi oppure, se i giochi non sono di proprietà del locale,  da chi li distribuisce o li installa.

 

Il versamento si fa con apposita Dichiarazione di liquidazione dell’imposta  entro 5 giorni lavorativi  successivi alla scadenza del versamento utilizzando apposita modulistica rilasciata da AAMS. L’ufficio  AAMS competente rilascerà apposita quietanza per ogni apparecchio. Tale ricevuta dovrà essere conservata nei luoghi di installazione del gioco assieme al modello F24 di pagamento dell’ISI e copia del modello di dichiarazione di liquidazione con ricevuta di invio ad AAMS.

 

Questo approfondimento è di notevole importanza poiché le autorità di controllo possono legittimamente richiedere la documentazione comprovante l’assolvimento dell’Imposta perché se così non fosse tutti gli apparecchi per i quali l’Imposta non è stata pagata non dovranno essere considerati al fine del contingentamento con la conseguenza dell’ applicazione delle sanzioni previste dall’art. 9 del TULPS ove ne ricorrano le fattispecie.