Gomme da neve anzichè catene. La norma resta in vigore solo pochi giorni!

1 Gennaio 2013
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Proprio così, ma vediamo di fare ordine.

I più attenti ricorderanno che, con l’articolo 8 del  DL 18/10/2012, n. 179, convertito, con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221. Poi abrogata dalla legge 24/12/2012 n.228 era stata inserita nell’articolo 6 del cds la lettera F-BIS. In pratica, con la modifica apportata, si dava possibilità all’ente competente a regolamentare la circolazione di “prescrivere al di fuori dei centri abitati, in previsione di manifestazioni atmosferiche nevose di rilevante intensita’, l’utilizzo esclusivo di pneumatici invernali, qualora non sia possibile garantire adeguate condizioni di sicurezza per la circolazione stradale e per l’incolumita’ delle persone mediante il ricorso a soluzioni alternative”.

Subito una levata di scudi aveva messo in imbarazzo il legislatore in quanto, soprattutto le associazioni consumatori, temevano (forse non sbagliando più di tanto) che si trattasse di fatto di un regalo alla categoria dei produttori di pneumatici e di una nuova spesa per le famiglie italiane. Si temeva infatti che le varie amministrazioni competenti alla regolamentazione della circolazione, con lo stesso principio adottato con le ordinanze “antineve” già in vigore (quelle che consentono alternativamente le gomme da neve o termiche oppure, pur nel bagagliaio, le catene), adottassero le nuove ordinanze in modo sistematico.

Non sarà infatti sfuggito che le ordinanze “antineve” già in vigore prima della modifica di legge di cui stiamo parlando sono state spesso adottate in modo indiscriminato, anche in zone dove la neve o il ghiaccio non si vedono da anni, col semplice principio: meglio abbondare piuttosto che avere problemi caso mai nevicasse.

Il timore era quindi che le varie amministrazioni, prescrivessero l’obbligo degli pneumatici da neve senza possibilità di catene ogni qualvolta venisse rilasciato un allarme meteo-neve.

Non sappiamo quali sono i motivi effettivi che hanno indotto il legislatore a fare marcia indietro ma, dopo pochi giorni dalla sua entrata in vigore, la lettera F-BIS del comma 4 dell’articolo 6 cds è stata abrogata.

Infatti, la legge 24.12.2012, n. 228, al comma 223, ha abrogato alla Legge 17.12.2012, n. 221, di conversione del DL 18.10.2012, n. 179, il comma 9-quater all’art. 8 (gomme da neve all’art. 6 del C.d.S.).

Cosa cambia quindi? Niente, anzi, tanto rumore per nulla. Una volta tanto, chi ha ritardato un attimo nell’aggiornarsi ci ha azzeccato. Torna quindi tutto come prima, cioè fino ad un paio di settimane fa, con la possibilità per gli enti di prescrivere l’obbligo di dispositivi “antineve”, intesi questi come pneumatici oppure in alternativa catene a bordo.