Sindacalista in aspettativa sindacale e licenziamento

31 Gennaio 2013
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Rapporti burrascosi, se così si possono definire quelli che intercorrono fra datore di lavoro e lavoratore. I sindacati, come si sa, possono distaccare persone che mantengono la normale retribuzione (questo in base alla percentuale di rappresentanza) oppure possono individuare persone da collocare in aspettativa sindacale non retribuita in forza dell’art. 31 della L. n. 300 del 1970 (conosciuta anche come statuto dei lavoratori).
Il caso in esame trae origine da un licenziamento per ingiustificata assenza: per il datore di lavoro si trattava di assenza ingiustificata, mentre per l’organizzazione sindacale (o associazione come definita nella sentenza di Cassazione Civile Sezione lavoro 6/12/2012 n. 21941) di aspettativa sindacale non retribuita.
L’epilogo in Cassazione Civile Sezione lavoro 6/12/2012 n. 21941 dove si è chiarito che, tenuto conto che il dipendente licenziato “ricopriva una carica sindacale nazionale in quanto nominato componente dell’Ufficio Sindacale Nazionale del …(omissis)…, egli aveva diritto all’aspettativa non retribuita, e, dunque, il mancato riconoscimento della stessa integrava una condotta antisindacale.”