Enti locali – sindaco – ordinanze contingibili e urgenti – mancata comunicazione al Prefetto – illegittimità – va esclusa. TAR Lombardia, Milano, Sez. III, 21/1/2013, n. 174

5 Febbraio 2013
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È legittima l’ordinanza contingibile e urgente in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, con cui viene conferito ad un ingegnere l’incarico di procedere alla direzione lavori, assistenza al collaudo, liquidazione misura e contabilità dei lavori, coordinamento della sicurezza in fase esecutiva, collaudo opere in CA, collaudo finale impianto di potabilizzazione, la cui motivazione sia imperniata sull’esigenza di tutela della sicurezza pubblica. Con riferimento ai presupposti della fattispecie, sussistevano, non solo l’estrema urgenza, la non imputabilità e la imprevedibilità, ma anche il presupposto dell’utilizzo della procedura nella misura strettamente necessaria. Il ricorso all’ordinanza contingibile urgente, difatti, si è imposto per ovviare ad un pericolo per la salute pubblica che non co nsentiva di seguire le previste procedure ad evidenza pubblica, stante i ripetuti fenomeni di contaminazione dell’acqua potabile, testimoniati dalle ordinanze di sospensione dell’erogazione dell’acqua potabile, nonché dalla circostanza della fuoriuscita di acqua gialla dai rubinetti; ciò sull’ulteriore presupposto di non essere riuscita l’amministrazione ad ottenere un intervento risolutivo da parte dell’affidataria dell’incarico di progettazione e direzione dei lavori di manutenzione del sistema acquedottistico comunale). La mancata comunicazione al prefetto, poi, non ha alcuna portata viziante, in quanto non è volta affatto all’acquisizione di un parere preventivo o di un altro apporto istruttorio (la cui omissione determinerebbe violazione di legge ed eccesso di potere per carenza istruttoria), ma mira, oltre che ai fini meramente organizzativi, a consentire al prefetto di conoscere anticipatamente il contenuto dell’ordinanza, onde esonerare l’amministrazione Statale da eventuali profili di responsabilità derivanti dall’aver concesso l’uso della forza pubblica per l’esecuzione di ordinanze sindacali illegittime, in quanto adottate al di fuori dei requisiti stabiliti dalla legge (cfr. anche TAR Valle d’Aosta, sez. I, 17.4.2012, n. 39).

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