“Vigili-autisti”: è solo una questione di prestigio o si rischia altro?
L’art. 5 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono effettuare spese di ammontare superiore al 50% della spesa sostenuta nell’anno 2011 per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture: e fin qui “nulla di nuovo sotto il sole”, nel senso che la disposizione è ampiamente conosciuta. Fra le esenzione, sempre all’art. 5, sono compri i veicoli “per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, quindi anche le auto della polizia locale.
Ma attenzione! Quali le conseguenze dell’utilizzo improprio della polizia locale per mansioni non proprie, quali ad esempio autista, postino, messo comunale, ecc ecc? Qualora per tali mansioni improprie venisse utilizzato il personale di polizia locale con le auto proprie della polizia locale (mi si consenta la ripetizione per evitare ogni dubbio espositivo), ci si potrebbe trovare di fronte ad un comportamento elusivo della norma ed illegittimo.
Infatti, se è vero che la limitazione dell’art. 5 opera sulle auto dell’amministrazione locale con esclusione dei veicoli per tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle due l’una:
– L’auto, pur con le insegne della polizia locale è in modo irregolare utilizzata per altri scopi, per cui deve essere fatta rientrare nel conteggio dell’articolo 5 (oltre alle ripercussioni sanzionatorie in materia di illegittima installazione dei dispositivi di allarme ex articolo 177 cds)
– L’auto è effettivamente in uso alla polizia locale ma “si cerca” di utilizzarla per compiti non propri della polizia locale per “aggirare” il blocco di spesa del più volte ricordato articolo 5
La questione non è di poco conto: si ha infatti notizia di enti che, per aggirare il blocco delle spese, fanno pressione ai responsabili della polizia locale affinchè consentano l’utilizzo dell’autovettura con le insegne per trasferte con politici, attività di notificazione, consegne varie, ecc
Salve le ipotesi di reato, il più volte menzionato articolo 5, al comma 3, prevede che la violazione del precetto “è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.
Questo articolo e’basato su un errore concettuale di fondo: l’esenzione al tetto di spesa e’consentito ai servizi di TUTELA DELL’ORDINE E DELLA SICUREZZA PUBBLICA ai quali la Polizia Municipale NON e’ organo deputato, essendo destinati gli EE.LL. a compiti di Polizia Amministrativa Locale. Infatti nel testo legislativo citato sono dichiarate esenti ,dal tetto di spesa, oltre vvf e difesa, le FORZE DI POLIZIA alle quali -ai sensi dell’art 16 Leggd 121/81- la PM non appartiene. Casomai i problemi potrebbero presentarsi per quegli enti locali che hanno superato il tetto di spesa previsto, considerando le vetture della PM derogate dal blocvo di spesa……
Purtroppo siamo alle solite, perché commenti come quelli di Achille del 27.03.2013 non fanno altro che sminuire l’operato della Polizia Locale che, proprio per le competenze non riconosciute, non viene mai enumerata fra le forze di polizia. Ma mi saprebbe spiegare il Sig. Achille perché la chiama Polizia Amministrativa Locale, quando, tra le specifiche competenze proprie, in forza di una qualità che detiene di diritto all’atto dell’assunzione, ha quelle di Polizia Giudiziaria?
Achille, temo che l’errore di fondo lo abbia commesso lei. Vi sono ben due pareri di diverse sezioni regionali della Corte dei Conti ( Emilia Romagna e Lombardia) che includono, in ordine a fattispecie normative del tutto identiche, la Polizia locale all’interno della categoia non oggetto delle limitazioni.
Penso che non sia una questione di spesa ma soprattutto di dignità, anche se l’argomento non è da archiviare con così poche parole.
Saluti da luciosol.
Il Signor Achille fa un po di confusione. Lo Stato è Titolare dell’Ordine e la Sicurezza Pubblica nel senso che su questa materia può Legiferare in modo esclusivo tramite il Parlamento. Le Regioni non hanno queste competenze. Ma Le polizie Locali concorrono al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica vedi art. 5 Legge 65/86. Non bisogna confondere il potere di legiferare con il servizio.
Nel corso di questi anni, ha sempre fatto comodo pensarla in maniera distorta, un danno delle Polizie Locali.
Distinti Saluti
Raffaele Stillitano
Segretario territoriale Sulpl
Provincia di Vibo valentia
Non mi sembra di aver sminuito l’operato di nessuno, mi sono limitato a fare un commento (certamente anche non condivisibile) ad un articolo relativo all’applicazione di una norma di legge, fondando le mie argomentazioni su altre norme di legge in vigore.
Per il sig. Guido:
Se rilegge il mio commento vedrà che non “la chiamo Polizia Amministrativa Locale”…. (ho sempre scritto Polizia Municipale) ho solo detto che gli Enti Locali sono destinati a compiti di Polizia Amministrativa Locale, come scritto all’art.117 lettera H della Costituzione. In relazione al possesso di qualifiche di PG, faccio notare che il nostro ordinamento prevede decine di soggetti che rivestono qualifiche di Ufficiali od Agenti di PG…Ispettori del Lavoro (UPG), Verificatori di Pesi e Misure (UPG), Ispettori d’Igiene delle ASL (UPG), Guardie Ecologiche Volontarie (tipo LIPU o WWF) (APG)…etc etc… ma questo cosa significa? che costoro sono Forze di Polizia o sono destinati al mantenimento dell’Ordine e della Sicurezza Pubblica? Non mi sembra!
Per il sig.Francesco
Premesso che mi sfuggono quali siano le “normative del tutto identiche” da lei riferite (ma certamente è un limite mio), penso che l’autore dell’articolo (certamente persona ben informata e preparata) avrebbe citato un qualche pronunciamento dell’Autorità Contabile relativo a QUESTA legge; pertanto, allo stato dei fatti, mi pare di poter leggerne il tenore come indicato nel mio primo commento; se esistono (o esisteranno) pronunciamenti “estensivi” di tale norma che lei può riferirmi, ne prenderò atto e cambierò certamente opinione.
Cordialmente.
Le indico gli estremi dei pareri della Corte dei Conti cui faccio riferimento: Lombardia/58/2012/PAR – Emilia Romagna Deliberazione n. 18/2011/PAR