“Vigili-autisti”: è solo una questione di prestigio o si rischia altro?

25 Marzo 2013
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L’art. 5 del D.L. 95/2012 convertito in legge 135/2012 stabilisce che le amministrazioni pubbliche non possono  effettuare  spese  di  ammontare  superiore  al  50%  della  spesa  sostenuta  nell’anno  2011  per l’acquisto, la manutenzione, il noleggio e l’esercizio di autovetture: e fin qui “nulla di nuovo sotto il sole”, nel senso che la disposizione è ampiamente conosciuta. Fra le esenzione, sempre all’art. 5, sono compri i veicoli “per i servizi istituzionali di tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica”, quindi anche le auto della polizia locale.
Ma attenzione! Quali le conseguenze dell’utilizzo improprio della polizia locale per mansioni non proprie, quali ad esempio autista, postino, messo comunale, ecc ecc? Qualora per tali mansioni improprie venisse utilizzato il personale di polizia locale con le auto proprie della polizia locale (mi si consenta la ripetizione per evitare ogni dubbio espositivo), ci si potrebbe trovare di fronte ad un comportamento elusivo della norma ed illegittimo.
Infatti, se è vero che la limitazione dell’art. 5 opera sulle auto dell’amministrazione locale con esclusione dei veicoli per tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, delle due l’una:
–              L’auto, pur con le insegne della polizia locale è in modo irregolare utilizzata per altri scopi, per cui deve essere fatta rientrare nel conteggio dell’articolo 5 (oltre alle ripercussioni sanzionatorie in materia di illegittima installazione dei dispositivi di allarme ex articolo 177 cds)
–              L’auto è effettivamente in uso alla polizia locale ma “si cerca” di utilizzarla per compiti non propri della polizia locale per “aggirare” il blocco di spesa del più volte ricordato articolo 5

La questione non è di poco conto: si ha infatti notizia di enti che, per aggirare il blocco delle spese, fanno pressione ai responsabili della polizia locale affinchè consentano l’utilizzo dell’autovettura con le insegne per trasferte con politici, attività di notificazione, consegne varie, ecc
Salve le ipotesi di reato, il più volte menzionato articolo 5, al comma 3, prevede che la violazione del precetto “è valutabile ai fini della responsabilità amministrativa e disciplinare dei dirigenti”.