Parcheggiatore abusivo, non è reato

15 Aprile 2013
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  • ATTENZIONE! Dal 22 aprile 2017 il contenuto, con l’entrata in vigore della legge 18 aprile 2017, n. 48, recante la conversione  in  legge,  con  modificazioni,  del  decreto-legge   20 febbraio 2017, n. 14 (“disposizioni  urgenti  in  materia  di sicurezza delle città”), è stato modificato l’articolo 7, comma 15-bis del codice della strada, in materia di parcheggiatori e guardiamacchine abusivi. Clicca sul link per le ultime novità

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L’esercizio abusivo dell’attività di parcheggiatore non è reato, ma semplice illecito punibile con una sanzione amministrativa.

ll parcheggiatore abusivo che viola il provvedimento del Questore che aveva ordinato di desistere da quella condotta non commette reato ma un semplice illecito amministrativo.

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza 15936/2013, accogliendo il ricorso di un uomo condannato dal tribunale di Salerno ex articolo 650 del Cp per non aver ottemperato ad un provvedimento del questore il quale, per ragioni di ordine pubblico, aveva espressamente vietato l’esercizio dell’attività nei pressi dell’ospedale comunale.

La Suprema corte, spiega che: “Ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 650 c.p. è necessario che: a) l’inosservanza riguardi un ordine specifico impartito ad un soggetto determinato, in occasione di eventi o circostanze tali da far ritenere necessario che proprio quel soggetto ponga in essere una certe condotta, ovvero si astenga da una certa condotta; e ciò per ragioni di sicurezza o di ordine pubblico o di igiene o di giustizia; b) l’inosservanza riguardi un provvedimento adottato in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica previsione normativa che comporti una specifica ed autonoma sanzione”.

Per cui, osserva il Collegio, “non ha le caratteristiche sopra indicate (e quindi la sua inosservanza non può integrare il reato di cui all’art. 650 c.p.) una disposizione data in via preventiva ad una generalità di soggetti e con carattere regolamentare, come accaduto nel caso in esame, dove il provvedimento questorile riguardava in via generale tutti i parcheggiatori abusivi e risultava adottato in via del tutto generale alla stregua di disposizione tipicamente regolamentare”.

Il Codice della Strada vieta infatti di esercitare senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e prevede all’art. 7 comma 15-bis. Quanto segue:” Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l’attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 765 a euro 3.076. Se nell’attività sono impiegati minori la somma è raddoppiata. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.”

Questo a meno che, si presti attenzione, le particolari modalità con cui l’attività abusiva viene esercitata non rendano più grave il fatto, che potrebbe quindi in questo caso costituire reato. Se ad esempio il parcheggiatore minacci delle ritorsioni nei confronti di chi si rifiuta di pagare, questo comportamento potrebbe essere punito come minaccia o addirittura come estorsione.

In conclusione, chiunque eserciti senza autorizzazione l’attività di parcheggiatore e sia oggetto di un provvedimento dell’autorità che ne vieta la prosecuzione non commette reato se ignora il divieto. Egli si espone soltanto al pagamento di una sanzione amministrativa.

 

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