La motivazione del provvedimento di revisione della patente deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di “fatti determinati”, i quali rappresentino il presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti al comportamento del titolare della patente di guida. T.A.R.    Lombardia, Brescia,  sez. II, 20/12/2012, n. 1993

16 Aprile 2013
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Nonostante il provvedimento di revisione della patente si configuri come misura a carattere non sanzionatorio, bensì cautelar -preventivo – intesa a verificare il possesso, in capo all’interessato, dei requisiti di capacità tecnica occorrenti non solo per il conseguimento, ma anche per la conservazione della patente (da ultimo, cfr. Cons. Stato, sez. VI, 18 marzo 2011, n. 1669) – “la motivazione del provvedimento di revisione deve riflettere il riscontro e l’esplicitazione di “fatti determinati”, i quali rappresentino il presupposto per l’enunciazione della loro dinamica e del tipo di elemento psichico che connette tali fatti al comportamento del titolare della patente di guida (cfr. Cons. Stato, sez. VI, 25 maggio 2010, n. 3276)” (così T.A.R. Toscana, Sez. II, 2 settembre 2011, n. 1376)

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