Mercato hobbisti: la Regione Emilia Romagna legifera, regolamenta e “mette le ganasce”

3 Giugno 2013
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Parliamo della legge Regionale Emilia Romagna n. 3 del 2013: “Regolamentazione del commercio sulle aree pubbliche in forma hobbistica. Modifiche alla legge regionale 25 giugno 1999 n. 12 (Norme per la disciplina del commercio su aree pubbliche in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114) e alla legge regionale 28 aprile 1984, n. 21 (Disciplina dell’applicazione delle sanzioni amministrative di competenza regionale) – (delibera di Giunta n. 1500 del 15 10 12).

La novità non è di poco conto e certamente la materia andava regolamentata, per mettere un freno all’abusivismo dilagante. Con la nuova legge la Regione prevede, introducendo l’art. 7-bis nella legge regionale n. 12 del 1999, prevede che sono denominati hobbisti tutti coloro che, non essendo in possesso dell’autorizzazione di cui agli articoli 2 e 3, vendono, barattano, propongono o espongono, in modo saltuario ed occasionale, merci di modico valore. Essi possono operare solo nei mercatini aperti alla partecipazione degli hobbisti.

Per partecipare è previsto il rilascio di un u tesserino identificativo contenente generalità e foto, oltre a dieci appositi spazi per la vidimazione, rilasciato dal Comune di residenza, oppure dal Comune capoluogo della Regione Emilia-Romagna per i residenti in altra Regione. Il costo di rilascio è fissato in 200 euro e terminati i “buoni”, non è più possibile partecipare a mercatini salvo ulteriore rilascio. Di tesserini ne possono essere rilasciati uno all’anno per nucleo familiari per non più di due anni nei cinque anni. Il tesserino non è cedibile o trasferibile ed è esposto durante la manifestazione in modo visibile e leggibile al pubblico e agli organi preposti al controllo. Esaurito il suddetto periodo di due anni, anche non consecutivi, l’hobbista, o chi risiede nella stessa unità immobiliare, per poter esercitare l’attività deve munirsi di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche (con le conseguenti sanzioni nell’ipotesi di mancato titolo alla vendita).

Entro il termine di sei mesi dalla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna della deliberazione di Giunta regionale prevista all’articolo 7 bis, comma 4, della legge regionale n. 12 del 1999 in materia di tesserino identificativo, ogni Comune nel quale già esista od ove si intenda istituire una manifestazione comunque denominata con la presenza di hobbisti, provvede ad adeguare tale disciplina alla presente legge.