La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza lieve ha fatto si che per i fatti commessi prima del 30 luglio 2010 il fatto non sia più punibile, nemmeno come violazione amministrativa. Cassazione penale, sez. IV, 23/4/2013, n. 21305

19 Giugno 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
La depenalizzazione della guida in stato di ebbrezza lieve ha fatto si che per i fatti commessi prima del 30 luglio 2010 il fatto non sia più punibile, nemmeno come violazione amministrativa, stante da un lato la successione di una legge più favorevole all’imputato e dall’altro il divieto di applicazione retroattiva della sanzione amministrativa in assenza di una norma che lo consenta.

Vedi il testo della sentenza