Non risponde di omissione di atti d’ufficio l’agente che da solo in servizio rifiuta un intervento di fronte al disturbo della quiete pubblica determinata da un pubblico intrattenimento, esercitando una discrezionalità giustificabile dalla difficoltà di gestire una situazione così complessa da non poter essere risolta senza l’ausilio delle Forze dell’ordine. Cassazione penale, sez. VI, 26/6/ 2013, n. 27905

9 Luglio 2013
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