Le guardie giurate possono essere destinate, previa autorizzazione prefettizia, soltanto alla vigilanza e alla custodia di entità patrimoniali, rivestendo la qualifica di incaricato di pubblico servizio allorché svolgano attività complementare a quella istituzionalmente loro affidata. Cassazione penale, sez. VI, 7/7/2013, n. 25152
Si è anche precisato che sebbene in servizio presso pubbliche amministrazioni, esse svolgono esclusivamente compiti di tutela del patrimonio e che, qualora intervengano al di fuori delle loro attribuzioni istituzionali non possono assumere la qualità di incaricati di pubblico servizio ovvero di pubblici ufficiali.