Ebbrezza: possibile il reato di seconda e terza fascia anche col sintomatico

30 Agosto 2013
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Ma il “sintomatico” va collocato in prima fascia oppure anche in seconda oppure terza? La questione non è di poco conto visto che la prima fascia è amministrativa dal punto di vista sanzionatorio.
La Cassazione penale sez. IV sentenza 27.05.2013 n. 22644 ha ritenuto che anche senza prova con l’etilometro sia possibile collocare l’ebbrezza nelle due fasce che costituiscono reato (quindi con un tasso alcolemico superiore a 0.8 gl).
Nel caso specifico si trattava di un conducente le cui condizioni psicofisiche erano tali da non permettergli di soffiare la quantità minima necessaria per la rilevazione. La responsabilità in relazione al reato in questione era stata ritenuta, pertanto, in ragione della manifestazione, da parte dell’imputato di indici sintomatici inequivoci dello stato di ebbrezza.
La Cassazione, pertanto, ritenne sussistere la possibilità di inferire esclusivamente da elementi sintomatici, pur in mancanza dell’accertamento mediante test, il reato di cui all’art. 186 cod. strad. nelle sue differenti specie, anche con riguardo alle ipotesi di reato caratterizzate da più alti livelli alcolmetrici, purché la decisione risulti sorretta da congrua motivazione (Sez. 4, Sentenza n. 43017 del 12/10/2011 Rv. 251004; Sez. 4, Sentenza n. 27940 del 07/06/2012 Rv. 253598). In più per i molteplici ulteriori elementi sintomatici messi in evidenza dalla sentenza di primo grado, idonei a far ritenere superata la soglia di cui alla lett. b) dell’art. 186 cod. str.