La patente di guida non può essere sospesa a chi non l’ha mai conseguita: lo dice la Cassazione

11 Ottobre 2013
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Sembrerà forse qualcosa di naturale, ma per la legge fino a ‘ieri’ la patente di guida poteva essere sospesa anche a chi la stessa patente non l’aveva mai conseguita: solamente con una sentenza dello scorso 19 settembre, la Cassazione ha messo fine all’inghippo sancendo che chi viene ‘beccato’ senza patente alla guida avrà sanzioni di un certo tipo ma non la sospensione (ne tantomeno la revoca) di una patente di guida che non possiede.

In termini specifici, è quindi preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita.

E’ quanto emerge dalla sentenza 19 settembre 2013, n. 38645 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione, nella quale si legge: Non ritiene il Collegio di discostarsi dall’orientamento – prevalente e consolidato – della giurisprudenza di legittimità (che fa proprio) secondo il quale è preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita. Tantomeno, in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida (Sez. 4 n. 667 del 1999;S.U. n. 12316 del 2002).

Nel caso di specie, l’imputato veniva ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 116, comma 13 del C.d.S., in quanto al momento del fatto, la norma stradale, prevedeva che: “chiunque guida autoveicoli o motoveicoli, come nel caso di specie, senza aver conseguito la patente di guida è punito con l’ammenda”.

Gli ermellini non si discostano dall’orientamento consolidato della giurisprudenza di legittimità, secondo il quale è preclusa l’applicazione della sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida, prevista ex lege in conseguenza dell’accertata violazione di norme sulla circolazione stradale, nei confronti di chi non l’abbia mai conseguita.
Tantomeno, “in tal caso, non può esser precluso per un periodo di tempo corrispondente alla durata della sospensione, il diritto ad ottenere lo stesso titolo di abilitazione alla guida” (Cass. pen., Sez. IV, n. 667 del 1999; Cass. pen., Sez. Un., n. 12316 del 2002).

Sicuramente, nel caso di specie vi era una responsabilità oggettiva per la guida senza patente perché mai conseguita, di fatto, mancando l’abilitazione la stessa non può essere sospesa.

 

Fonte:  www.motorioggi.it