Guida in stato di ebbrezza: il valore del referto ospedaliero. Le procedure operative di accertamento (M. Massavelli)

28 Ottobre 2013
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La semplice dicitura “trauma cranico in paziente in stato di ebbrezza alcolica” riportata nel referto ospedaliero è sufficiente per contestare al conducente coinvolto in un incidente stradale la violazione dell’articolo 186, codice della strada, per guida in stato di ebbrezza alcolica.

E’ il principio di diritto espresso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21 maggio 2013, n. 12406.

Dica la Suprema Corte di Cassazione se la sussistenza dello stato di ebbrezza alcolica può essere desunta dalla semplice dicitura di un referto ospedaliero “trauma cranico in paziente in stato di ebbrezza alcolica” in mancanza sia dell’attestazione dell’effettuazione di un accertamento tecnico sanitario, sia dell’avvenuto riscontro di elementi sintomatici dell’ebbrezza o dell’ubriachezza, sia di qualsivoglia altro criterio di valutazione eventualmente utilizzato dal medico che ha sottoscritto il referto”…

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