Abrogate le licenze di pubblica sicurezza art. 68 e 69 TULPS? No, ma le cose si semplificano
E’ questa la portata della novità introdotta dalla legge 112/2013 e lo chiarisce il Ministero Interno, con Circolare del 10/2013 prot. 557/PAS/UO16828/13500.A, dove precisa che la legge 7 ottobre 2013 n. 112, introducendo due commi “gemelli” sia all’art. 68 che al 69 del TULPS, prevede che, per gli spettacoli dal vivo di portata minore (cioè quelli destinati a concludersi entro le ore 24.00 del giorno di inizio e con un pubblico fino ad un massimo di duecento unità), sia prevista una segnalazione certificata da presentarsi al SUAP od ufficio analogo del Comune nel quale lo spettacolo o l’intrattenimento sono previsti, in sostituzione della licenza di polizia fino ad ora prevista. La nuova disposizione è in vigore dal 9 ottobre 2013.
Più che un commento chiederei delle delucidazioni approfittando della sua competenza e gentilezza.
Leggo in vari siti che si occupano della nuova normativa che rimane fisso il riferimento all’art. 80 del tulps e alla questione dell’agibilità per cui mi sorge il dubbio se questa nuova normativa si riferisca solo agli spettacoli tenuti in locali chiusi (cinema, teatri, saloni) oppure si riferisca anche a quelli che si tengono all’aperto (Circhi, feste paesane, giostre concerti).
Un sentito ringraziamento
Come riportato in questo sito …. la nuova normativa si riferisce agli eventi sia al chiuso che all’esterno MA CHE NON SUPERINO IN VOLUME I LIMITI PREVISTI DALLA ZONIZZAZIONE
Ritengo che la norma si rivolga, indistintamente a tutti gli spettacoli, definiti “eventi”, ovunque si svolgono e lo spettacolo deve terminare entro le ore 24 (la mezzanotte) del giorno di inizio. Quindi, sono soggetti a Scia solo gli “eventi” (come definiti nella novella) di intrattenimento e/o svago della durata di un solo giorno; possono iniziare a qualsiasi ora della giornata, ma devono terminare entro la mezzanotte.
Vorrei, inoltre, puntualizzare che tale nuova disposizione si applica a locali per “eventi” manifestazioni ove è consentita la partecipazione fino ad un massimo di 200 avventori (quindi anche in locali più grandi, ma con il limite di partecipanti ovvero in altre aree anche all’aperto).
Infine, ricordo che anche in ipotesi di presentazione della Scia,per queste manifestazioni, ancorchè legate ad un singolo giorno e con i limiti anzidetti, è sempre necessario l’accertamento della sicurezza e agibilità ex art. 80 Tulps, con presentazione di una relazione redatta da un tecnico abilitato, trattandosi di utenza pari o inferiore alle 200 persone, come stabilito dall’art. 141 Regolamento di Esecuzione del Tulps.
Cordiali saluti e buon lavoro.
C. te Michele Pezzullo
Vorrei un chiarimento, se fosse possibile:
ho consultato vari commenti in questi giorni in merito all’argomento, ma non ho trovato una risposta chiara.
Il mio dubbio è il seguente:
serve o no la SCIA per i piccoli intrattenimenti presso Bar / Ristorante?
Grazie