NO alla Scia per il “commercio ambulante”
Lo ha chiarito il Ministero dello sviluppo economico con la propria risoluzione del 24/5/2013, n. 86951 .
L’art. 19 della legge 241/1990 prevede che la segnalazione certificata di inizio di attività sostituisce ogni atto di autorizzazione, licenza, concessione non costitutiva, permesso o nulla osta comunque denominato, comprese le domande per le iscrizioni in albi o ruoli richieste per l’esercizio di attività imprenditoriale, commerciale o artigianale il cui rilascio dipenda esclusivamente dall’accertamento di requisiti e presupposti richiesti dalla legge o da atti amministrativi a contenuto generale, e non sia previsto alcun limite o contingente complessivo o specifici strumenti di programmazione settoriale per il rilascio degli atti stessi.
Con riferimento all’attività commerciale su suolo pubblico, pertanto, non è prevista SCIA ma è sancita l’applicazione del silenzio assenso di 90 giorni, sia nel caso di attività esercitate tramite posteggio che in forma itinerante (al riguardo circolare 3637/C del 10 agosto 2010)
Non sarei così perentorio nel sostenere che per le attività di commercio sulle aree pubbliche non trova applicazione l’istituto della Scia.
Infatti, a leggere attentamente la risoluzione Ministeriale n. 86951 dl 24 maggio 2013, in commento, confermata dalla sccessiva risoluzione n.121101 del 17 luglio 2013,si evidenzia che, nei casi di avvio dell’attività, la Scia non è ammissibile qualora la normativa di settore disponga l’adozione di strumenti di programmazione. E’ il caso, ad esempio, del mercato su aree pubbliche a posto fisso con posteggio; non potrà essere avviata l’attività con la presentazione della Scia, ma dovrà essere rilasciata autorizzazione specifica e concessione del relativo posteggio.
Ma nell’ipotesi di attività di commercio su aree pubbliche in forma itinerante, laddove non vi è aluna attività programmatoria, ma è richiesto il solo possesso dei requisiti morali (per il settore non alimentare)o morali e professionali (per il settore alimentare), ritengo che trovi applicazione l’istituto della Scia in sostituzione dell’autorizzazione, in quanto non viene esercitata alcuna attività discrezionale da parte della P. A.
Peraltro il contenuto della stessa risoluzione, nella seconda parte, ricordando di aver già trattato il tema nella precedente risoluzione n. 74808 del 06 maggio 2013, legittima e prevede tale ipotesi, sostenendo che “…. detta attività potrebbe essere oggetto di una revisione delle modalità di acceso, finalizzata sia alla semplificazine che ad una più efficace azione di controllo ……anche in considerazione del fatto che essendo venuti meno i relativi meccanismi programmatori per contingenti connessi alla domanda di mercato, l’autorizzazione è solo un residuo della disciplina previgente e costituisce un inutile adempimento burocratico privo di alcuna discrezionalità amministrativa”.
Il parere conclude affermando:”Ben potrebbe quindi ritenersi che l’autorizzazione iniziale al commercio su area pubblica sia da considerare ormai sostituita dalla Scia in quanto non discrezionale e non soggetta di per sè a programmazione ….”.
Del resto, e concludo, il d. l. 138/11, convertito dalla legge 148/11, al’art. 3, comma 1, ha espressamente stabilito che lo Stato, le Regioni, le Province, i Comuni, entro il 30 settembre 2012, dovevano adeguare i propri ordinamenti al principio secondo cui l’iniziatva e l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che non è espressamente vietato dalla legge; sostenendo al successivo comma 3 che, decorso detto termine, le disposizioni normative statali, in contrasto con quanto stabilito al comma 1,sono soppresse con la conseguente applicazione dell’istituto della Scia e dell’autocertificazione soggetta a successivi controlli.
C. te Michele Pezzullo
Buongiorno,
Vorrei sapere se in Emilia Romagna è necessario, oppure basta l’autorizzazione ad esercitare l’attività di ambulante itinerante, aver conseguito il famoso HACCP per vendere bevande al pubblico in occasioni di feste, sagre ed eventi sportivi.
Ringrazio