Obbligo di comunicazione dei dati del conducente a seguito di notifica del verbale per compiuta giacenza o deposito alla casa comunale

31 Dicembre 2013
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Una delle questioni che spesso ci troviamo ad affrontare nei ricorsi è quella relativa all’efficacia della notifica per compiuta giacenza o per deposito alla casa comunale (l. 890/82 e codice di procedura civile) ai fini dell’obbligo di comunicare i dati del conducente.

È pacifico che l’articolo 126-bis prevede l’obbligo di comunicare i dati del conducente, dando termine di 60 giorni dalla notifica del verbale per l’adempimento, decorsi i quali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria prevista dalla citata norma, salvo ricorra un “giustificato e documentato motivo”.

Si discute ancora oggi se il giustificato e documentato motivo, da ricondursi alla carenza dell’elemento soggettivo, ovvero a una causa di non punibilità della condotta, possa risiedere anche nell’omesso ritiro del verbale contenente l’intimazione, a seguito di una notifica ex articolo 140 o 143 del codice di procedura civile, ovvero di una notifica postale per compiuta giacenza, ovviamente quando il procedimento sia corretto e documentato.

È da sempre mio parere che quando la notifica si perfeziona nei modi di legge, questa determini tutti gli effetti dell’atto notificato, tanto per ciò che riguarda l’obbligo del pagamento in misura ridotta entro 60 giorni dalla notifica, quanto per quel che riguarda i termini perentori per la proposizione dei ricorsi e anche, quindi, all’onere di comunicare i dati del conducente o di presentare i documenti, ovvero di presentarsi per rendere dichiarazioni.

Va ricordato che il verbale deve essere notificato come dispone l’articolo 201 del codice della strada e, pertanto, seguendo le disposizioni della legge 890/82 o del codice di procedura civile. Da ciò consegue che, una volta rispettata la procedura di notificazione, compiute tutte le attività richieste dalle norme citate, la notifica si perfeziona sia per consegna diretta al destinatario, sia tramite consegna a persona addetta alla ricezione (con invio, ove richiesto, della comunicazione di avviso di notificazione), ovvero nelle forme della compiuta giacenza postale o del deposito alla casa comunale (con invio della raccomandata di giacenza), oppure con il rito previsto per le persone con indirizzo sconosciuto (143 cpc).

Una volta perfezionata nei suddetti modi, la notifica spiega i suoi effetti nei confronti del destinatario, tanto esso abbia avuto conoscenza reale dell’atto, quanto nel caso in cui, per sua negligenza, ne abbia avuto una mera conoscenza giuridica. Ovviamente, ove il destinatario dimostrasse l’assenza di colpa nel mancato ritiro del plico non si porrebbero problemi circa la non punibilità della condotta, ma allora opererebbe altresì la remissione in termini anche per il pagamento in misura ridotta e per la proposizione di eventuali ricorsi.

È, infatti, ius receptum che delle violazioni amministrative (come anche delle contravvenzioni) si risponda non solo per dolo, ma anche per colpa e che quest’ultima si concretizzi anche in un comportamento negligente. Rendersi irreperibili alla notifica, ovvero non verificare l’esistenza di avvisi in cassetta, anche a seguito di invio di comunicazioni di giacenza o di avvenuta notifica a persona addetta, è chiaro che integri quella colpa sufficiente a determinare la punibilità della condotta consistente nell’inosservanza di un obbligo imposto con l’atto notificato, quale quello di comunicare i dati del conducente, ovvero di presentare un documento o di presentarsi per rendere informazioni, così come il mancato pagamento della sanzione in misura ridottamnel termine perentorio di sessanta giorni dal perfezionamento della notificazione comporta l’iscrizione a ruolo di una somma pari alla metà del massimo edittale, oltre alle spese. Non solo, ma ove tale comportamento negligente si protraesse anche nella successiva fase della notificazione della cartella o ingiunzione di pagamento, l’amministrazione sarebbe legittimata all’avvio delle procedure di riscossione coattiva, sino all’attivazione degli strumenti di aggressione del patrimonio del debitore (fermo dei veicoli, pignoramento, etc.) e, come da consolidata giurisprudenza, il fatto di non aver avuto una conoscenza reale, ma solo giuridica, dell’atto di messa in mora, è del tutto irrilevante e può determinare conseguenze ben più gravi della semplice applicazione di una sanzione pecuniaria, tutto sommato ridotta, senza contare che l’omessa comunicazione dei dati del conducente impedisce la decurtazione dei punti e l’applicazione di eventuali sanzioni accessorie afferenti i documenti di guida, per cui l’applicazione della sanzione pecuniaria rimarrebbe comunque bilanciata dalla inapplicabilità delle sanzioni accessorie personali non pecuniarie, quali la decurtazione dei punti con possibile revisione della patente e, in ipotesi, il ritiro, la sospensione o la revoca dell’abilitazione.

Pertanto, l’organo di polizia non può che considerare il perfezionamento della notificazione, comunque avvenuto, come idoneo a dare inizio al decorso dei termini per la comunicazione dei dati del conducente e, nel caso in cui questa non avvenga entro il sessantesimo giorno dalla notificazione, l’organo di polizia non può non applicare la conseguente sanzione, considerato che una diversa interpretazione minerebbe anche l’efficacia nella notificazione indiretta per quanto riguarda gli altri obblighi connessi al suo perfezionamento. In più, salvo diversi indirizzi ufficiali o consolidata giurisprudenza, non dar seguito alle sanzioni conseguenti potrebbe esporre a una sempre possibile responsabilità contabile.