Convertito in legge il decreto “ Destinazione Italia”

Modificato il Codice della strada: Carrelli non più immatricolati per brevi spostamenti e noleggio con conducente con velocipedi. Soppressa la “scatola nera”.

 

A seguito della conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 145, avvenuta con legge n. legge 21/02/2014 n. 9, pubblicata sulla G.U. n.43 del 21-2-2014, le modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono le seguenti:
-all’art. 114 viene inserito il comma “2-bis”;
-all’art. articolo 85, comma 2, viene inserita la “b-bis)”;

 

Con queste due modifiche:

 

– i carrelli che circolano su strada per brevi e saltuari spostamenti non avranno più bisogno di essere immatricolati, ma dovranno attenersi alle prescrizioni tecniche, che saranno emanate entro il 23 marzo 2014, dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti;
– il noleggio con conducente per il trasporto persone potrà essere effettuato anche con i “velocipedi”

 

Si segnala infine, la soppressione, con la legge di conversione, delle “Disposizioni in materia di assicurazione r.c. auto”, ed in particolare, la possibilità, che veniva data alle imprese assicurative, di praticare una riduzione rispetto alle tariffe stabilite, proponendo all’assicurato l’installazione di meccanismi elettronici che registrano l’attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti.

 

Mario Serio
(LeggiOggi.it)

2 thoughts on “Convertito in legge il decreto “ Destinazione Italia”

  1. La novità più strabiliante è la possibilità di noleggiare con conducente un velocipede.
    Senz’altro questa modifica, a parere mio, riflette il folklore di alcuni posti turistici dove è possibile farsi “scarrozzare” con un risciò stile cinese.
    Ma la domanda è un’altra: l’art. 85 c.d.s. stabilisce espressamente che la carta di circolazione è rilasciata sulla base della licenza comunale.
    Ora con un velocipede che carta di circolazione si rilascia?
    Non era meglio, almeno per ciò che concernono i velocipedi, assoggettarli semplicemente a scia?

    Emanuele

  2. Sarebbe stato gradito se la redazione avesse citato anche l’autore del post.
    Rispondendo all’ interessante quesito posto dal Sig. Emanuele, ribadisco quanto precedentemente detto in un altro post da me pubblicato.
    La norma, forse, si pone anche a chiarimento di numerosi dubbi interpretativi sorti nel 2010, a seguito dell’introduzione dei “tricicli” tra i veicoli che potevano effettuare il servizio di noleggio con conducente, alla quale, è seguita un’ interrogazione parlamentare. A tal proposito, l’11 settembre 2013, il sottosegretario alle infrastrutture e ai trasporti, Rocco Girlanda, dichiarava: “I tricicli a pedali non possono essere destinati a effettuare servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, in quanto, lo stesso, va annoverato fra i velocipedi e l’art. 47, comma 2, C.d.S. considera “triciclo” soltanto il veicolo dotato di un motore”.

    Quindi, per quanto sopra esposto, a parere dello scrivente, ritengo che la norma sia stata inserita “ad hoc” per fugare i dubbi sorti per i “tricicli a pedale”.

    Infine, ad oggi, non occorre nessuna carta di circolazione per i velocipedi.
    La norma sarà regolamentata da ogni singolo comune.
    Cordiali saluti

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Questo sito usa Akismet per ridurre lo spam. Scopri come i tuoi dati vengono elaborati.