Veicoli abbandonati in varie situazioni (Risposta al quesito di un partecipante al convegno di La Spezia 2014)

23 Aprile 2014
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
DOMANDA

Gradirei sapere se un autocarro di proprietà di una ditta edile, abbandonato su terreno privato, da circa 4 anni, non più utilizzabile, si può far rimuovere a seguito dell’ordinanza comunale ai sensi dell’art. 192 c. 3° del D.Lgs 03.04.2006 nr. 152.

Inoltre, in un’area dove vi era un cantiere edile, sono stati rinvenuti tre autocarri tipo betoniere adibiti al trasporto di cemento, in evidente stato di abbandono da un paio di anni, più attrezzature varie ponteggi, tavole, ecc., come si può procedere per la rimozione?

Una autovettura alluvionata lasciata abbandonata in un garage da due anni, dal proprietario della stessa ed ex affittuario del fondo, come procedere per rimuoverla visto che l’interessato, nonostante invitato dall’intestatario del garage, non intende rimuoverla. All’interno del fondo vi è odore di fango e benzina. Si può richiedere l’ordinanza comunale.
RISPOSTA

Se l’autocarro presenta evidenti i segni dell’abbandono, tanto da essere considerato rifiuto, si può procedere con l’ordinanza e la sanzione previsti dal TUA. Se, invece, il veicolo non può essere considerato rifiuto (es. perché non radiato e ancora in discreto stato di conservazione) la sosta nel terreno privato non è vietata e ove si tratti di un terreno di persona diversa dall’intestatario del veicolo, questo potrà solo attivarsi civilmente.
Nel secondo caso se si evidenzia lo stato di abbandono dei veicoli e delle attrezzature si dovrà procedere con la medesima ordinanza di cui al punto precedente e la sanzione del TUA.
Nel terzo caso, se effettivamente il veicolo in stato di abbandono si configura come rifiuto.
Tenendo conto che non è applicabile la procedura di cui al dm 460/99 in quanto area privata, si deve far riferimento allo stato del veicolo per cercare di individuare con un margine minimo di incertezza l’elemento soggettivo della volontà di disfarsi del veicolo da parte del proprietario.
Di norma il proprietario dell’area è esente da responsabilità, e questo vale anche per i punti precedenti, salvo si provi il contrario (od ovviamente se è anche il proprietario delle cose che si possono considerare rifiuti), per cui nessun addebito potrà essere mosso a costui.
Quindi, ove si ritenga che il veicolo è stato abbandonato dal suo proprietario che, invece di disfarsene consegnandolo al demolitore direttamente o al concessionario in caso di acquisto di un nuovo mezzo, lo ha lasciato nell’area privata, esso andrà considerato fuori uso ai sensi dell’articolo 3, comma 2, lettera d) del dlgs 209/03 e per questo si configurerà la violazione del divieto di abbandono del rifiuto/veicolo punita ai sensi dell’articolo 5 della stessa norma. In tal caso si notificherà nei modi di legge l’ordinanza per la rimozione del rifiuto al solo proprietario del veicolo, direttamente o per compiuta giacenza, ovvero anche ai sensi dell’articolo 140 o 143 del cpc.
Avvenuta la notifica nei modi di legge, in caso di inerzia del proprietario del veicolo, si procederà d’ufficio alla rimozione del mezzo a spese del proprietario dello stesso (anticipate dall’amministrazione, anche se raramente sono recuperabili), procedendo alla sua rottamazione definitiva del rifiuto speciale.
Se invece si tratta di veicoli non classificabili come rifiuto, gli organi di polizia stradale non ha una competenza diretta, mentre la procedura di rilascio e consegna in caso di sfratto è regolata dagli artt. 605-611c.p.c.
Il procedimento esecutivo vero e proprio è preceduto dalla notifica del precetto e del titolo esecutivo, quindi ai sensi dell’articolo 608 c.p.c.;
l’ufficiale giudiziario almeno tre giorni prima dell’esecuzione, sempre a richiesta della parte istante, deve comunicare con avviso notificato al debitore, il giorno e l’ora in cui procederà.
Nel giorno e all’ora stabilita, l’ufficiale giudiziario debitamente richiesto e munito del titolo esecutivo e del precetto, se del caso assistito dalla forza pubblica, si reca sul luogo dell’esecuzione e immette nel possesso dell’immobile la parte istante o chi per esso e ingiunge ad eventuali terzi detentori, nomine debitoris, di  iconoscere il nuovo possessore.
Qualora il terzo detentore vanti un titolo autonomo rispetto a quello del debitore, o comunque non assoggettato espressamente dalla legge all’efficacia del titolo esecutivo contro il debitore, l’esecuzione stessa dovrebbe interrompersi fino a che il procedente non si sia munito di un titolo esecutivo nei confronti del terzo o non venga respinta l’eventuale opposizione proposta dallo stesso. Secondo altra parte della dottrina e della giurisprudenza, invece, l’ordine di rilascio contenuto nel titolo è considerato ufficiale contro chiunque si trovi a detenere la cosa, in pratica erga omnes.
Oltre ai diritti dei terzi autonomi e opponibili all’esecutante si possono avere diritti dei terzi detentori dipendenti dalla posizione dell’esecutato che a loro volta possono essere suddivisi in
compatibili con l’esecuzione e incompatibili con l’esecuzione.
Per quanto riguarda quelli compatibili con l’esecuzione (ad es. consegna o rilascio nei confronti del proprietario che abbia locato la cosa) si applica l’art. 608, per cui l’uff. giudiziario ingiunge ai detentori di riconoscere il nuovo possessore esecutante ; per quanto riguarda i diritti incompatibili con l’esecuzione ci si riferisce per esempio alla sublocazione della cosa, è l’ipotesi dei detentori nomine alieno per i quali si applica l’art. 1595c.c. per cui la risoluzione del contratto di locazione e sentenza pronunciata tra locatore e conduttore ha effetto anche nei confronti del subconduttore, in applicazione del principio generale “risoluto iure dantis resolvitur et ius accipientis”.
Si può anche avere l’ipotesi della detenzione della cosa senza alcun titolo, cioè che si trovino nell’immobile occupanti senza alcun titolo; in tal caso non occorrerebbe applicare neanche l’art. 1595, ma l’ufficiale giudiziario potrebbe far sgombrare l’immobile con l’uso dei poteri di cui all’art.513c.p.c.
Se nell’immobile si trovano cose mobili, nel caso che ci occupa cose mobili registrate, appartenenti, alla parte tenuta al rilascio, l’ufficiale giudiziario, se non vengono immediatamente asportate, può disporre la custodia sul posto (secondo l’art. 1766cc), anche a cura della parte istante qualora quest’ultima consenta, altrimenti ne dispone il trasporto altrove, generalmente in un luogo di pubblico deposito.
Se durante il procedimento esecutorio dovessero sorgere difficoltà ciascuna delle parti coinvolte può chiedere, ai sensi dell’art.610 c.c.p., al giudice dell’esecuzione i provvedimenti occorrenti che nel caso di specie dovrebbero consistere nel trasporto delle cose altrove con conseguente sostituzione del custode a meno che, per quanto detto e con limiti di cui sopra non debbano essere risolti altri problemi connessi con l’eventuale detenzione dell’immobile. In tale ultimo caso è quindi da escludere la competenza di Codesto organo di polizia
stradale, mentre si dovrà attivare autonomamente lo stesso richiedente interessando della questione il giudice dell’esecuzione.
Vedasi anche altra mia risposta sulla questione della responsabilità del proprietario del terreno.