Infrazioni fuori servizio: sono legittime?

17 Giugno 2014
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Per la verità no, come affermato dalla Corte di cassazione (seconda sezione civile del 3 marzo 2008 n. 5771) a seguito di un verbale redatto da un agente della Polizia Municipale di Reggio Emilia, nell’ambito del territorio comunale ma fuori servizio.
Ha fatto notizia, sempre sull’argomento, in questi giorni, una pronuncia del Tribunale di Bologna sezione Lavoro (2737/2013 del 13 maggio 2014) con la quale il Comune di Bologna è stato condannato a pagare le spese legali sostenute da un appartenente alla Polizia Locale per difendersi dall’ingiusta denuncia per abuso d’ufficio per aver accertato violazioni al di fuori del servizio ma nell’ambito del territorio comunale.
In sostanza l’operatore di polizia locale, notata una grave infrazione mentre rientrava a casa dal lavoro, e temendo di trovarsi di fronte ad una guida in stato di ebbrezza, al fine di tutelare la sicurezza degli altri utenti della strada, fermò il veicolo e contestò alcune infrazioni amministrative poi verbalizzate successivamente.

ATTENZIONE ALLA LETTURA DELLA SENTENZA!

Il Giudice del Lavoro non dice che possono essere accertate le contestate le violazioni fuori servizio. Dice che, tenuto conto dell’archiviazione avvenuta a favore dell’agente per il reato di abuso d’ufficio per mancanza dell’elemento psicologico.
In sostanza, se illecito c’è stato, non vi è stato dolo, che è elemento essenziale affinchè si concretizzi il delitto di abuso d’ufficio (in pratica non è punibile in questo caso la colpa).
Ne consegue che:
– Pur non essendo vigente in Italia un sistema vincolante di “gerarchia delle sentenze”, resta il precedente della Corte di Cassazione che ritiene nulle le sanzioni fuori servizio elevate dalla polizia locale
– Il Giudice del Lavoro di Bologna ha ritenuto in buona fede l’operatore di polizia nel verbalizzare le infrazioni accertate fuori servizio anche perché nessuno, nell’amministrazione di appartenenza, gli ha fatto notare l’errore proponendo archiviazione in autotutela
– Trattandosi comunque di fatti collegati all’attività di servizio (collegati anche se effettuati fuori servizio) il datore di lavoro è tenuto a fornire la tutela legale e di conseguenza è stato condannato per non averla riconosciuta