Autovelox nullo se dopo l’incrocio non viene ripetuto il segnale del limite di velocità

25 Giugno 2014
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La Corte di Cassazione, sezione sesta civile, con l’ordinanza n. 11018/14, del 20.5.2014, ha ribadito un principio importante sul regolare posizionamento della segnaletica relativa al controllo velocità operato dalle forze di polizia con l’utilizzo di strumenti omologati.

Quando viene imposto un limite di velocità che abbassa il limite previsto per il tipo di strada, dopo ogni incrocio esso si considera come inefficace e deve essere ribadito con altro segnale, se il gestore lo desidera.

Di conseguenza, se un automobilista si trova in sequenza: segnale di limite di velocità, incrocio, autovelox, non potrà essere sanzionato per il superamento del predetto limite. Così hanno deciso gli Ermellini per un caso siffatto avvenuto in Calabria.

Questo lo stabilisce la Cassazione civile con l’ordinanza 20 maggio 2014 n. 11018, la quale ha esaminando il caso di un conducente cui era stato contestato un eccesso di velocità, accertato con l’ausilio dell’autovelox.

Secondo il trasgressore il segnale del limite di velocità avrebbe dovuto essere ripetuto dopo l’intersezione, in caso contrario si poteva supporre che fosse ripristinato il limite ordinario previsto per quel tipo di strada.

Una lettura che ha incontrato il favore della Corte: «Va infatti ritenuto che la mancanza della ripetizione del segnale poteva indurre il conducente a credere che la riduzione del limite di velocità disposta prima dell’intersezione fosse venuta meno, giacché il coordinamento tra l’art. 119 e l’art. 104 del Regolamento è da formulare nel senso che il limite di velocità imposto da un segnale cessi, per effetto del segnale di fine del limite (tesi sostenuta dal Comune nelle sue difese), solo se ci si trova in presenza di un tratto di strada continuo».

 

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