Divieto di pascolo e sosta di greggi sul territorio comunale – TAR L’Aquila, 14.6.2014

30 Giugno 2014
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È illegittima l’ordinanza del sindaco a mezzo della quale si ordina il divieto di pascolo e la sosta di greggi sul territorio comunale, considerato che il potere extra ordinem previsto dall’art. 54, comma 2, del d.lgs. n. 267 del 2000 si giustifica solo per affrontare situazioni di carattere eccezionale, costituenti concreta minaccia per la pubblica incolumità, per le quali sia impossibile utilizzare i normali mezzi apprestati dall’ordinamento giuridico che dette situazioni, per definizione “imprevedibili”, non hanno previsto.
Il caso di specie configura, al contrario, una situazione non affatto imprevedibile ed anzi sostanzialmente ricorrente (precisamente con cadenza annuale, coincidente con i periodici ritmi secolari della “transumanza”), che, per quanto sopra detto, non può essere regolata con lo strumento “extra ordinem” e atipico utilizzato.
Peraltro, la evidenziata periodicità dell’evento osta, ontologicamente, ad una regolazione “contingibile”, ossia meramente temporanea (e limitata al tempo necessario ad impedire i preventivati eventi pregiudizievoli), ed invero l’ordinanza impugnata, che dispone il “divieto di pascolo e la sosta di greggi”, senza neppure stabilire un limite di durata, si pone come disciplina duratura e persistente, evidentemente non contingibile (cfr., Cons. Stato n. 3490/2012), e come tale non sussumibile nella fattispecie normativa considerata.

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