Esempio di memoria sull’obbligo assoluto per il pedone di usare gli attraversamenti posti a meno di 100 metri (G. Carmagnini)

25 Agosto 2014
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I pedoni hanno l’obbligo di utilizzare gli attraversamenti pedonali, quando esistono e si trovano a una distanza inferiore a 100 metri da loro. Se non li utilizzano sono passibili della specifica sanzione prevista dall’articolo 190 del codice della strada e a nulla rileva, ai fini della responsabilità in detta violazione, il fatto che ai sensi dell’articolo 191 del codice della strada i conducenti debbano comunque cedere loro la precedenza laddove però i pedoni abbiano iniziato l’attraversamento nei luoghi ove non esiste la segnaletica orizzontale e fermo restando il fatto, in generale, che il pedone è comunque tutelato tutte le volte in cui utilizza la carreggiata, anche in maniera illecita, tenuto conto che non esiste un diritto di precedenza dei conducenti, ma solo un obbligo dei pedoni di concederla ai veicoli, quanto non si trovano sull’attraversamento. Quindi, fermo restando il fatto che comunque l’automobilista deve usare tutte le cautele necessarie se trova un pedone in fase di attraversamento anche fuori dagli spazi dedicati allo scopo, l’articolo 190 punisce comunque il pedone che non utilizza l’attraversamento pedonale esistente a meno di 100 metri e, semmai, dovrà essere il pedone a dimostrare di non aver potuto scorgere l’attraversamento per la sua collocazione, l’illuminazione, la situazione meteorologica, etc.

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