L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare – Corte di Cassazione Civile, 22/10/2014

6 Novembre 2014
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%