L’ente proprietario d’una strada aperta al pubblico transito, pur non essendo custode dei fondi privati che la fiancheggiano, né avendo alcun obbligo di provvedere alla manutenzione di essi, ha tuttavia l’obbligo di vigilare – Corte di Cassazione Civile, 22/10/2014
Leggi anche
Differenza tra fuga pericolosa e inottemperanza all’alt
Sentenza della Corte di Cassazione Penale sez. VI 12/4/2024 n. 15389
Redazione
24/04/24
Emissione propedeutica del Documento Unico
Circolare Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 19 aprile 2024, prot. n. 11649
Redazione
24/04/24
Rilevanza del concorso della vittima nell’incidente mortale
Sentenza della Corte di Cassazione (Sez. IV Penale) 8 marzo 2024 n. 9905
Redazione
23/04/24
Approvazione e omologazione dei dispositivi di controllo della velocità
Sentenza Tribunale Treviso 8 febbraio 2024 n.277
Redazione
23/04/24