Le istruzioni e le interpretazioni sull’intestazione temporanea e la variazione dei dati dell’intestatario diffuse dalla Motorizzazione Civile di Udine

7 Novembre 2014
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Chi deve fare l’aggiornamento
In diritto si definisce comodato il contratto mediante il quale una parte (comodante) consegna ad un’altra (comodataria) una cosa mobile o un immobile affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato con l’obbligo di restituire la medesima cosa ricevuta. Il “comodato è essenzialmente gratuito” . Il contratto può essere stipulato sia per iscritto sia in base ad accordo orale , inoltre il contratto non deve essere registrato se non in casi particolari.
Il comodatario (cioè chi riceve il veicolo) ha l’obbligo di aggiornare la carta di circolazione nel caso in cui il comodante gli conceda in comodato l’uso esclusivo e personale del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni “naturali e consecutivi ” (sono esentati da tale obbligo i componenti del nucleo familiare, purché conviventi).
Non è invece previsto l’obbligo di aggiornamento del Certificato di Proprietà (C.d.P.) al Pubblico Registro Automobilistico (P.R.A.).
Il comodatario può essere sia una persona fisica sia una persona giuridica (Aziende, Enti ed Organizzazioni).
Il comodante può essere :
– il proprietario (od il ” trustee “);
– il locatario, nell’ipotesi di leasing, previo assenso del locatore;
– l’usufruttuario;
– l’acquirente, nell’ipotesi di acquisto con patto di riservato dominio, previo assenso del venditore.
E’ esclusa la possibilità che il comodatario possa a sua volta concedere ad altro soggetto l’uso del veicolo (sub-comodato).
E’ prevista inoltre l’intestazione temporanea per comodato di veicoli aziendali.

Da che data è obbligatorio l’aggiornamento
L’aggiornamento è obbligatorio per agli atti posti in essere a decorrere dal 3 novembre 2014. Resta la possibilità di provvedere all’aggiorn amento anche con riferimento agli atti posti in essere tra il 7 dicem bre 2012 ed il 2 novembre 2014.
La domanda di aggiornamento deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di stipula del contratto.

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