Il controllo dei prezzi praticati dagli impianti di distribuzione carburanti per autotrazione per uso civile

a cura di Paolo Giachetti

10 Novembre 2014
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Normativa

  • Legge 23/07/2009, n. 99 – Disposizioni per lo sviluppo e l’internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di energia – Art. 51 (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
  • D.M. 15/10/2010 – Ministero dello Sviluppo Economico – Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione
  • D.L. n. 1/2012  convertito con modifiche con Legge 24/03/2012 n. 24 – Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività – Art. 19 c. 2 (Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti)
  • D.M. 17/01/2013 – Ministero dello Sviluppo Economico – Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi dell’articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99.
  • D.M. 17/01/2013 – Ministero dello Sviluppo Economico – Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai distributori di carburanti per autotrazione, di cui all’articolo 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all’articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.

Per il controllo dei prezzi effettivamente praticati presso i distributori carburanti è opportuno che la verifica avvenga su due fronti;
Il primo relativo al controllo delle comunicazioni al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati, il secondo per la pubblicità dei prezzi nell’impianto.


Comunicazione al Ministero dello Sviluppo Economico dei prezzi praticati.

Con la Legge 23/07/2009, n. 99, articolo 51 è stato introdotto l’obbligo, a chi esercita l’attività di vendita al pubblico di carburante, di comunicare al Ministero dello Sviluppo Economico i prezzi praticati per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.

L’articolo 51 rimandava per l’attuazione all’emanazione, entro sei mesi dalla data in vigore della Legge (15/08/2009), di un regolamento per individuare le modalità di acquisizione delle informazioni e la diffusione sul sito internet del Ministero, stabilendo, al comma 3, le sanzioni sia per l’omessa comunicazione sia per quando il prezzo praticato è superiore a quello comunicato.

Il Ministero dello Sviluppo Economico, con D.M. 15/10/2010, stabiliva (Art. 1 c. 1) l’obbligo, per ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione per uso civile, con riferimento:
a)  alla comunicazione iniziale; 
b)  a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l’ottavo giorno dall’ultima comunicazione inviata; 
c)  alla comunicazione, almeno contestuale all’applicazione, di tutte le variazioni in aumento praticate rispetto all’ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo settimanale ordinario di comunicazione.

Prevedendo una fase di sperimentazione, viene prevista una decorrenza dell’obbligo di comunicazione (Art. 1 c. 4), secondo un ordine graduale,

  • prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di carburanti dal 01/02/2011 (Art. 1 comma 5);

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Vedi anche:
G. Carmagnini (www.vigilaresullastrada.it 30/5/2013)
La nuove disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi del carburante