In ragione delle peculiarità del Corpo di polizia municipale e dei delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale – Consiglio di Stato, 16/1/2015

23 Gennaio 2015
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Il Corpo di polizia municipale rappresenta un’entità organizzativa unitaria ed autonoma rispetto alle altre strutture organizzative del comune, costituito dall’aggregazione di tutti i dipendenti comunali che esplicano, a vari livelli, i servizi di polizia locale e al cui vertice è posto un comandante, anche egli vigile urbano, che ha la responsabilità del Corpo e ne risponde direttamente al Sindaco (Cons. Stato, sez. V, 14.5.2013, n. 2607). Una volta eretta in ‘Corpo’, la polizia municipale non può essere considerata una struttura intermedia inserita in una struttura burocratica più ampia, né attraverso un simile incardinamento può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, sez. V, 27.8.2012, n. 4605), con la conseguenza che non solo essa non può essere inserita quale struttura intermedia (come Sezione) in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo), né, per tale incardinamento, può essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura (Cons. Stato, sez. V, 17.2.2006, n. 616; sez. V, 4.9.2000, n. 466); anche laddove il servizio di polizia municipale non sia eretto a ‘Corpo’, l’eventuale possibilità del servizio stesso all’interno di una struttura dirigenziale più ampia non elide la relazione diretta che deve essere assicurata tra il sindaco e il comandante (Cons. Stato, sez. V, 12.3.1996, n. 262). L’autonomia del Corpo di polizia municipale è connaturale alla specificità delle funzioni del personale che vi appartiene, stante l’attribuzione in via ordinaria a tutti gli addetti della polizia municipale delle funzioni di polizia giudiziaria, di polizia stradale e di pubblica sicurezza con riconoscimento della relativa qualità, per l’art. 5 della legge n. 65 del 1986 (in tal senso Cons. Stato, sez. V, 17.2.2006, n. 616). In ragione delle delineate peculiarità del Corpo di polizia municipale, sia sotto il profilo organizzativo-strutturale, sia sotto il profilo funzionale, in relazione ai delicati compiti attribuiti dalla legge ai suoi appartenenti, deve escludersi che la professionalità necessaria per lo svolgimento proprio di quelle specifiche funzioni sia acquisibile all’interno dell’organizzazione comunale, trattandosi di una professionalità che non può intendersi limitata alla conoscenza del territorio comunale e del suo substrato sociale ovvero dell’effettivo funzionamento dell’apparato comunale, né in tali conoscenze si esaurisce, comportando piuttosto lo svolgimento, sovente anche con piena autonomia di giudizio, di funzioni di polizia locale, nonché di polizia giudiziaria e di ordine pubblico, che implicano l’appropriata conoscenza teoriche e tecniche di codici e di norme. Ciò giustifica, anche sotto il profilo della congruità e della logicità, la scelta dell’amministrazione, in mancanza di una contraria disposizione regolamentare interna, di escludere l’applicabilità delle progressioni verticali per l’accesso ai posti vacanti della categoria di funzionario dell’area di vigilanza e di indire il concorso pubblico per la copertura del posto di vice-comandante della polizia municipale. Infatti, la delicatezza e l’importanza della relativa funzione esige del tutto ragionevolmente una specifica professionalità, che presuppone una adeguata preparazione teorica, di cui l’amministrazione si è fatta correttamente carico attraverso la richiesta in capo ai candidati del possesso del diploma di laurea. La peculiarità delle funzioni della polizia municipale esclude per un verso che possa ipotizzarsi la dedotta disparità di trattamento tra il personale comunale per il fatto che solo per l’area vigilanza non sia stato applicato lo strumento della selezione verticale per l’accesso ai posti vacanti di funzionario e per altro verso esclude che sussista una contraddittorietà dell’operato dell’amministrazione con il suo stesso dichiarato intento di riqualificare il personale.

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