Il ritiro immediato della patente in caso di incidente stradale

30 Gennaio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
L’articolo 223 del Codice della Strada è stato interamente sostituito dall’articolo 43 della legge 29 luglio 2010, n. 120.
Il comma 1 di fatto ricalca il comma 3 della precedente versione e tratta della applicazione delle sanzioni amministrative della sospensione e della revoca della patente ove accessorie a sanzioni penali espressamente previste dal Codice della Strada per singole violazioni. Analogamente al passato è previsto l’immediato ritiro del documento di guida, l’annotazione sul verbale di contestazione, il rilascio dell’eventuale permesso provvisorio di circolazione e l’invio, unitamente al rapporto, entro dieci giorni alla prefettura del luogo della commessa violazione. Il prefetto, ricevuti gli atti, dispone la sospensione provvisoria della patente fino ad un massimo di due anni (prima il limite era di un anno). Perplessità suscita la mancata riproduzione dell’ipotesi del mancato ritiro del documento di guida per impossibilità oggettiva. Prima, in questa ipotesi, il verbale di contestazione era trasmesso al prefetto che ordinava poi all’autore della violazione di consegnare la patente. In accordo con la circolare del Ministero dell’interno del 12 agosto 2010, n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 si ritiene che ove il ritiro non sia concretamente possibile, debba essere inviata comunicazione in tal senso alla prefettura.
Il comma 2, contiene uno degli istituti più discussi dell’intero testo sulla circolazione dei veicoli, noto come ritiro immediato della patente in presenza di lesioni conseguenti ad incidenti, che rappresenta la più avanzata risposta dello Stato alla minaccia alla sicurezza della circolazione causata da comportamenti stradali particolarmente gravi. Il comma 2 precisa che le disposizioni del comma 1 (ritiro immediato della patente e invio in prefettura) si applicano anche nelle ipotesi di reato di cui all’articolo 222, commi 2 e 3 (ossia incidenti stradali che abbiano provocato lesioni personali colpose di qualsiasi durata o omicidio colposo).
Questa opportunità operativa era contenuta nella originaria formulazione del Codice della Strada all’atto della sua entrata in vigore nel 1992, ma dopo un primo periodo di applicazione su strada, si cambiò rapidamente rotta, togliendo questo potere agli organi di polizia stradale e attribuendo al solo prefetto la facoltà di disporre, in presenza di fondati elementi di evidente responsabilità, la sospensione provvisoria della patente di guida.

a) Presupposti oggettivi preliminari
Deve essersi necessariamente verificato un incidente stradale.
Nell’immediatezza del fatto deve essere intervenuto, per la rilevazione dell’incidente stradale, un organo di polizia stradale.
Dall’incidente stradale devono essere derivate, quanto meno, lesioni personali colpose in danno di un soggetto diverso dal presumibile responsabile della causazione dell’incidente stradale. Deve, infatti, essere ipotizzabile il reato di lesioni personali colpose (o di omicidio colposo) e, quindi, sono da escludersi le c.d. autolesioni. E, quindi, nessun ritiro di patente sarà dovuto in caso di incidente con sole lesioni in danno del presumibile responsabile atteso che in questa ipotesi non è ravvisabile alcuna ipotesi di reato di lesioni personali colpose.

Continua a leggere