Circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo

4 Febbraio 2015
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  • AGGIORNAMENTO: a questo link un’ulteriore conferma di quanto contenuto in questa pagina, circolare con un veicolo sottoposto a sequestro non integra il reato di violazione dei sigilli.

Ancora una volta la Cassazione intervenire per ricordare la specialità della violazione amministrativa rispetto a quella penale.

I fatti traggono origine da un controllo stradale a seguito del quale Caio, alla guida di veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, dichiarò che il veicolo gli era stata prestato da Tizio (custode). I Giudici di merito hanno ritenuto che in tale ipotesi ci si trovi di fronte ad un concorso colposo nella fattispecie delineata nell’art. 213/4 C.d.S. – a seguito della depenalizzazione operata dall’art. 19, comma 5, d.lgs. n. 507/1999 – punisce, non più quale reato (ex art. 334 cod. pen), ma con la sola sanzione amministrativa la condotta di colui il quale circoli abusivamente con un veicolo sottoposto a sequestro dall’autorità amministrativa.

Da non dimenticare che le Sezioni Unite della Cassazione  hanno già avuto modo di chiarire che la condotta di chi circola abusivamente con il veicolo sottoposto a sequestro amministrativo, ai sensi dell’art. 213 cds, integra esclusivamente l’illecito amministrativo previsto dal quarto comma dello stesso articolo e non anche il delitto di sottrazione di cose sottoposte a sequestro di cui all’art. 334 cod. pen., atteso che la norma sanzionatoria amministrativa risulta speciale rispetto a quella penale, con la conseguenza che il concorso tra le stesse deve essere ritenuto solo apparente (Cass. SSUU n. 1963 dei 28/10/2010, P.G. in proc.  Rv. 248721). In particolare la disposizione penale e la violazione amministrativa danno luogo ad un concorso eterogeneo di norme che si declina in termini di concorso apparente con riguardo alla sola condotta di chi circoli abusivamente con il veicolo sottoposto a fermo amministrativo, laddove la fattispecie di illecito amministrativo si presenta come speciale, contenendo tutti gli elementi qualificanti l’illecito (id est la circolazione abusiva e la natura amministrativa dei sequestro), con l’ulteriore elemento specializzante rappresentato dal fatto che la condotta può essere commessa da “chiunque”.
Alla luce dell’art. 9 L. n. 689/1981 (principio di specialità), deve, dunque, essere privilegiata la specialità e, quindi, l’apparenza del concorso di norme in tutti i casi in cui ad una condotta penalmente sanzionata si aggiunga una disciplina normativa che la preveda anche come violazione di natura amministrativa, soprattutto allorchè ciò avvenga – come appunto nel caso di specie – in un momento successivo rispetto all’entrata in vigore della prima norma. Ne discende che – salvo che non risulti, da una previsione espressa o da ragioni logiche implicite o altre considerazioni, che il legislatore abbia inteso affiancare la sanzione amministrativa a quella penale – l’interprete deve privilegiare l’interpretazione che valorizzi la specialità, ritenendo la depenalizzazione della condotta in precedenza costituente reato che sia presa in considerazione dalla nuova normativa, e nel caso inverso, optando per la sola ipotesi penalmente sanzionata (sul punto si veda Cass. SSUU, n. 1963 del 28/10/2010, cit.).

Corte di Cassazione Penale sez. IV 28/1/2015 n. 4197