Il cabotaggio e le nuove disposizioni del decreto “Sblocca Italia” – Prima parte – a cura di G. Carmagnini

13 Febbraio 2015
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Premessa

Il 4 dicembre 2009 è entrato in vigore il regolamento 1072/2009/CE, recante le norme per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada. Il nuovo regolamento per l’accesso al mercato internazionale del trasporto merci su strada ha trovato applicazione a decorrere dal 4 dicembre 2011, tranne per ciò che riguarda i trasporti in regime di cabotaggio, prima disciplinati in Italia dal decreto ministeriale 3 aprile 2009 e, a partire dal 14 maggio 2010, regolati dal Capo III della disposizione comunitaria (articoli 8 e 9), disapplicando di fatto le disposizioni nazionali.
Puntuali disposizioni sono state poi inserite nella legge 298/1974, con l’articolo 46-bis, di recente riformulato dal decreto legge 133/2014, convertito in legge 11.11.2014, n. 164 (c.d. “Sblocca Italia), al fine di rendere più efficaci i controlli in materia di cabotaggio stradale.
La disciplina riguarda gli Stati dello Spazio Economico Europeo, con esclusione della Croazia per la quale è prevista una moratoria che si concluderà il 30 giugno 2015.
Il nuovo regolamento ha apportato alcune modifiche sostanziali ai regolamenti n. 881/92/CE, n. 3118/93/CE e 2006/94/CE, rifondendoli in un unico corpo normativo, con l’intento di migliorare le attuali disposizioni in materia di trasporto internazionale di merci(1), anche in modo tale da disciplinare e quindi limitare il ricorso al dumping sociale, che oggi è abbastanza sviluppato nel settore trasporti, dove per rendere più competitive le aziende si è fatto ampio ricorso alla manodopera a basso costo, reperibile nei Paesi extracomunitari, ma anche in alcuni Stati comunitari dell’Est Europa.
Come già detto, il regolamento in esame trova applicazione per i trasporti in regime di cabotaggio, cioè per quei trasporti nazionali eseguiti saltuariamente da trasportatori che non hanno stabilimento nella nazione dove il trasporto ha inizio e fine(2).
Per cabotaggio stradale si intende la prestazione di servizi di autotrasporto svolti da una impresa avente stabilimento in un altro Stato, la quale può legittimamente effettuare tale attività nei limiti previsti dalla normativa comunitaria (in particolare il regolamento CEE n. 3118/93, del 25 ottobre 1993, come modificato dal regolamento CE n. 484/2002 del 1 marzo 2002) e nazionale (decreto ministeriale 3 aprile 2009, recante “Disposizioni concernenti l’esecuzione in territorio italiano dell’attività di cabotaggio stradale di merci”).

Condizioni e limiti del cabotaggio stradale

Pertanto, in deroga al divieto(3) di effettuare trasporti nazionali da parte di vettori con stabilimento all’estero, quando un vettore dello Spazio Economico Europeo (esclusa la Croazia sino al 30 giugno 2015) entra in Italia con un trasporto internazionale, è concesso effettuare, con limitazioni, tre trasporti nazionali, entro una settimana dall’ultimo scarico del trasposto internazionale.
Per trasporto nazionale si intende il trasporto avente inizio e termine nel territorio Italiano; per trasporto internazionale si intende quello avente origine da un Paese dello SEE e scarico in Italia.

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