Il cabotaggio e le nuove disposizioni del decreto “Sblocca Italia” (II e ultima parte) – a cura di G. Carmagnini

16 Febbraio 2015
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Ovviamente, il trasporto nazionale da parte di vettori stabiliti all’estero, al di fuori dei trasporti in regime di cabotaggio, possono raffigurare comportamenti riconducibili alle violazioni previste dall’articolo 46-bis della legge n. 298/74, anche ove manchino al momento del controllo i documenti attestanti la regolarità del cabotaggio, compresi tra questi anche le registrazioni del cronotachigrafo digitale o analogico.

Comportamenti riconducibili alla violazione prevista dall’articolo 46-bis, commi 1 e 1-bis della legge n. 298/74:

  1. cabotaggio svolto in mancanza della copia certificata conforme all’originale della licenza comunitaria (salvo questa non sia richiesta) e/o dell’originale dell’attestato di conducente in quanto mai conseguito, nell’ipotesi di un autista cittadino extracomunitario (comma 1-bis);
  2. effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio oltre il termine di sette giorni dall’ultimo scarico nel territorio italiano nel corso del trasporto internazionale in entrata (comma 1);
  3. cabotaggio svolto da vettori di Paesi comunitari che, pur in possesso di copia conforme della licenza comunitaria (e dell’eventuale attestato di conducente se necessario), non sono muniti o, comunque, non producono le prove che attestino chiaramente il trasporto internazionale in entrata nel territorio italiano e/o ogni trasporto di cabotaggio che abbiano effettuato consecutivamente, che comprendano – per ogni operazione che abbiano effettuato – i dati prescritti dall‘art. 8, paragrafo 3, comma 2, del Regolamento (CE) n. 1072/2009 (vedi elementi essenziali del documento di cabotaggio, da 1 a 7 dell’elenco sopra proposto) – (comma 1-bis);
  4. discordanza tra i documenti prodotti e le registrazioni del cronotachigrafo (comma 1-bis)
  5. superamento del numero massimo di trasporti di cabotaggio eseguibili (tre) nel limite temporale consentito (sette giorni dall’ultimo scarico in Italia nel corso del trasporto internazionale in entrata) (comma 1);
  6. entro il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro, effettuazione di più trasporti di cabotaggio entro tre giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano (comma 1);
  7. effettuazione di un trasporto di cabotaggio oltre il termine di tre giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano, entro il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro (comma 1);
  8. effettuazione di un trasporto di cabotaggio entro tre giorni dall’ingresso del veicolo «vuoto» nel territorio italiano, ma oltre il termine di sette giorni dallo scarico totale eseguito nell’ambito di un precedente trasporto svolto verso un altro Stato membro (comma 1);
  9. effettuazione di uno o più trasporti di cabotaggio consecutivi ad un ingresso del veicolo «a vuoto» in territorio italiano non connesso ad una precedente operazione di trasporto internazionale svolta verso un altro Stato membro (comma 1).

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