Circolazione in Italia di veicoli con targa estera: una possibile prossima soluzione – a cura di M. Massavelli

24 Febbraio 2015
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Il Parlamento sta discutendo il DDL C.1512, recante “Modifiche al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in materia di semplificazione delle azioni di contrasto dell’evasione dell’obbligo di assicurazione dei veicoli, per favorire la circolazione dei carrelli elevatori e per contrastare le esportazioni irregolari di veicoli da demolire e le fittizie immatricolazioni di veicoli all’estero”.

In particolare, con il presente approfondimento, vogliamo evidenziare quanto, questo Disegno di Legge, prevede in relazione alla circolazione sul territorio nazionale di veicoli aventi targa estera.

L’attuale disciplina normativa si fonda sull’articolo 132, codice della strada

 Articolo 132 – Circolazione dei veicoli immatricolati negli Stati esteri

1 Gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi immatricolati in uno Stato estero e che abbiano già adempiuto alle formalità doganali o a quelle di cui all’articolo 53, comma 2, del decreto legge 30 agosto 1993, n. 331, se prescritte, sono ammessi a circolare in Italia per la durata massima di un anno, in base al certificato di immatricolazione dello Stato di origine.
2 La disposizione di cui al comma 1 non si applica ai cittadini residenti nel comune di Campione d’Italia.
3 Le targhe dei veicoli di cui al comma 1 devono essere chiaramente leggibili e cioè contenere il contrassegno di immatricolazione composto da cifre arabe e da caratteri latini maiuscoli, secondo le modalità che verranno stabilite nel regolamento.
4 Il mancato rispetto della norma di cui al comma 1 comporta l’interdizione all’accesso sul territorio nazionale.
5 Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 85,00 ad Euro 338,00

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