Nuova disciplina della subvezione – a cura di F. Dimita

5 Marzo 2015
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Sempre l’art. 1, comma 247, apporta altre importanti modifiche al D.Lgs. n. 286/2005, in particolare estendendo le definizioni di vettore e committente, aggiungendo la definizione di sub-vettore e dettando un nuovo regime della sub-vezione.
La norma amplia la definizione di vettore, considerando tale anche l’impresa iscritta all’Albo “associata a una cooperativa, aderente a un consorzio o parte di una rete d’imprese, nel caso in cui esegua prestazioni di trasporto ad essa affidate dal raggruppamento cui aderisce”.
Pertanto, all’interno di una forma associata, consorzio o cooperativa che sia, viene a cadere il rapporto di sub-vezione tra il socio e la medesima forma associata, un regime giuridico che veniva giustificato dalla doppia fatturazione tra il committente e la forma associata, e tra la forma associata e l’impresa socie che effettuava di fatto l’attività di trasporto.
Quindi, in tal modo il Legislatore volontariamente o involontariamente ha di fatto parificato la cooperativa a proprietà divisa a quella a proprietà indivisa.
Per quanto riguarda la definizione di committente, è tale anche l’impresa iscritta all’Albo “che stipula contratti scritti e svolge servizi di deposito, movimentazione e lavorazione della merce, connessi o preliminari all’affidamento del trasporto”.
La disposizione introduce anche una nuova lettera e-bis) all’art. 2, comma 1, del D.Lgs. n. 286/2005, prevedendo la definizione di sub-vettore ed identificandolo come l’impresa iscritta all’Albo o l’impresa non stabilita in Italia, abilitata ad eseguire attività di autotrasporto internazionale o di cabotaggio in Italia, “che svolge un servizio di trasporto su incarico di un altro vettore”.
Tali modifiche sono funzionali alla nuova disciplina della sub-vezione, che è introdotta mediante un nuovo art. 6-ter nel corpo del D.Lgs. n. 286/2005. La nuova normativa di settore prevede in sostanza che:

• Il vettore può avvalersi della sub-vezione solo con il consenso del committente, ed è tenuto a verificare la regolarità del subvettore in materia retributiva, assicurativa e previdenziale – mediante un’attestazione relativa a quest’ultimo rilasciata dagli enti previdenziali di data non anteriore a 3 mesi (tipicamente il DURC) – pena la solidarietà, entro il limite di 1 anno dalla cessazione del contratto di trasporto, per quanto riguarda i trattamenti retributivi dei lavoratori, nonché i contributi
previdenziali e i premi assicurativi relativi alle prestazioni ricevute.

• Se il vettore affida il trasporto ad un sub-vettore senza previo accordo del committente, quest’ultimo può risolvere il contratto per inadempimento, fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite.
• Il sub-vettore non può a sua volta affidare lo svolgimento della prestazione ad un altro vettore, pena la nullità del relativo contratto (fatto salvo il pagamento del compenso pattuito per le prestazioni già eseguite). In caso di violazione del divieto di “sub-sub-vezione”, il secondo sub-vettore ha diritto a percepire il compenso già pattuito per il primo sub-vettore. Inoltre, il primo sub-vettore risponde degli obblighi retributivi, contributivi, assicurativi e anche fiscali.
• L’impresa che effettua trasporti di collettame mediante raggruppamenti di più partite e spedizioni, ciascuna di peso non superiore a 50 quintali, con servizi che implicano la rottura di carico (intesa come scarico delle merci dal veicolo per la loro suddivisione e il successivo carico su altri mezzi) può ricorrere ad uno o più sub-vettori dopo ogni rottura di carico.

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