Articolo 16. Fasce di rispetto in rettilineo fuori dei centri abitati – a cura di C. Lo Iacono

20 Marzo 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Approfondimenti

Al fine di conservarne lo stato e l’efficienza, le strade e le loro pertinenze sono protette da una fascia di rispetto all’interno della quale è vietato eseguire scavi, realizzare manufatti e impiantare alberi o siepi eccetera.

In attuazione a tale previsione, il codice della strada (1), all’articolo 16 (2), comma 1, stabilisce che ai proprietari o aventi diritto dei fondi confinanti con le proprietà stradali fuori dei centri abitati è vietato:

a)       aprire canali, fossi ed eseguire qualunque escavazione nei terreni laterali alle strade;

b)       costruire, ricostruire o ampliare, lateralmente alle strade, edificazioni di qualsiasi tipo e materiale (3);

c)       impiantare alberi lateralmente alle strade, siepi vive o piantagioni ovvero recinzioni.

L’articolo 26 (4) del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada (5), determina le distanze dal confine stradale entro le quali vigono i citati divieti, facendo comunque salve le disposizioni di cui agli articoli 892 (6) e 893 (7) del codice civile.

Il comma 3 dell’articolo 16 del codice della strada, stabilisce, inoltre, che in corrispondenza di intersezioni stradali a raso, alle fasce di rispetto si deve aggiungere un’area di visibilità determinata dal triangolo avente due lati sugli allineamenti delimitanti le fasce di rispetto, la cui lunghezza misurata a partire dal punto di intersezione degli allineamenti stessi sia pari al doppio delle distanze stabilite nell’articolo 26 del regolamento di esecuzione e di attuazione del codice della strada e il terzo lato costituito dal segmento congiungente i punti estremi.

Per tutte le ipotesi di violazione all’articolo 16 del codice della strada è prevista, oltre alla sanzione amministrativa pecuniaria, la sanzione accessoria dell’obbligo del ripristino dei luoghi a spese dell’autore della violazione stessa (8).

Detta sanzione accessoria è disciplinata dall’articolo 211 del codice della strada e consegue di diritto, a norma dell’articolo 210, comma 1, dello stesso codice, all’irrogazione della sanzione amministrativa pecuniaria.

Per meglio chiarire il procedimento sanzionatorio relativo all’articolo in trattazione, di seguito si propongono alcuni casi operativi risolti completi della necessaria modulistica.

Continua a leggere