Nuove disposizioni per il pignoramento dei veicoli – a cura di G. Carmagnini

31 Marzo 2015
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Il Libro III, del codice di procedura civile tratta del processo d’esecuzione, dove al Titolo II si occupa dell’espropriazione forzata, trattandone i principi generali nel Capo I, sezione I. Per quanto concerne la questione che ci interessa, la modalità con la quale si perviene al pignoramento dei beni mobili e dei veicoli in particolare, non è rilevante ai fini operativi, poiché l’organo di polizia non è tenuto a sindacare la legittimità del provvedimento o l’efficacia della sua notifica, atteso che l’iscrizione del pignoramento nei pubblici registri avviene sotto la responsabilità del pignorante, che è tenuto a provvedervi dopo aver notificato l’atto ingiuntivo.
La Sezione I del Capo II (dell’espropriazione mobiliare presso il debitore) del Titolo II citato tratta proprio del pignoramento, che è l’atto con il quale inizia l’espropriazione forzata e consiste in un’ingiunzione che l’ufficiale giudiziario fa al debitore di astenersi da qualunque atto diretto a sottrarre alla garanzia del credito esattamente indicato i beni che si assoggettano alla espropriazione e i frutti di essi. Tale intimazione è poi tutelata dall’articolo 388 del codice penale che, vedremo, sarà utile trattare per quanto riguarda proprio il caso del pignoramento dei veicoli.
Con il nuovo articolo 521-bis(1) si delinea un procedimento speciale all’interno della procedura esecutiva, quando oggetto del pignoramento sono gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi; per gli altri veicoli valgono le regole generali. Infatti, il primo comma del citato articolo disciplina il pignoramento, disponendo che questo si esegue mediante notificazione al debitore e successiva trascrizione dell’ingiunzione prevista nell’articolo 492 del codice di procedura civile, nella quale si indicano esattamente, con gli estremi richiesti dalla legge speciale per la loro iscrizione nei pubblici registri, i beni e i diritti che si intendono sottoporre ad esecuzione. Il pignoramento contiene altresì l’intimazione a consegnare entro dieci giorni i beni pignorati, nonché i titoli e i documenti relativi alla proprietà e all’uso dei medesimi, all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede.
Fino all’anno scorso gli organi di polizia erano coinvolti raramente nel pignoramento, come forza pubblica in assistenza dell’ufficiale giudiziario ai sensi dell’articolo 513 del codice di procedura civile(2). Con il nuovo articolo 521-bis, il coinvolgimento degli organi di polizia discende direttamente dalla citata norma, nella parte in cui dispone che, in caso di mancata consegna del veicolo all’istituto delle vendite giudiziarie da parte del soggetto a cui è stato notificato il provvedimento, entro i dieci giorni successivi alla notifica, gli organi di polizia che accertano la circolazione dei beni pignorati procedono al ritiro della carta di circolazione nonché, ove possibile, dei titoli e dei documenti relativi alla proprietà e all’uso dei beni pignorati e consegnano il bene pignorato all’istituto vendite giudiziarie autorizzato ad operare nel territorio del circondario nel quale è compreso il luogo in cui il bene pignorato è stato rinvenuto. Al momento della consegna, l’istituto vendite giudiziarie assume la custodia del bene pignorato e ne dà immediata comunicazione al creditore pignorante, a mezzo posta elettronica certificata, ove possibile.

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