Della questione si è occupato il T.A.R. per le Marche con la sentenza n.388 depositata in data 14/05/2015.
IL FATTO
A seguito delle modifiche disposte dalla Legge Regionale n.1/2014, all’art.10 comma 5, veniva precisato che “Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco o dal presidente della Provincia e riveste la categoria considerata apicale nell’ente di appartenenza. Non può essere sottoposto funzionalmente ad altri dirigenti dell’ente locale”. A tal riguardo, il Comune che non aveva inquadrato fino ad allora la posizione del Comandante della Polizia Locale quale dirigente, al fine di rendere coerente la propria organizzazione, aveva deciso di bandire una selezione esterna ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, avendo cura di modificare ed adeguare il proprio ordinamento degli uffici e servizi. Avverso tale decisione un funzionario della Polizia Locale, aveva impugnato tale decisione amministrativa, con ricorso al T.A.R., le cui motivazioni si incentrano essenzialmente sulle disposizioni di cui all’art.19, comma 6, TUPI a mente del quale il conferimento degli incarichi dirigenziali presuppone una previa verifica dell’esistenza di professionalità interne all’ente, estesa anche al personale della qualifica immediatamente inferiore. A sostegno di tale assunto aveva riportato le conclusioni della recente sentenza n.3670/2015 del T.A.R. Lazio.