Nessun chance per il vice Comandante di aspirare alla copertura di un posto di dirigente della Polizia Locale, ai sensi dell’art.110 c.1 TUEL, in assenza di selezione. (V. Giannotti)

26 Maggio 2015
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Il ricorso del vice comandante, categoria D3, alla copertura del posto di dirigente per scivolamento, era nata dalle conclusioni a cui era pervenuto il T.A.R. del Lazio nella sentenza n.3670/2015, il quale aveva modo di evidenziare come vi sia un favor nella ricerca di professionalità interne prima dell’attivazione delle procedure di selezione (nonché gli atti ad essa presupposti), per la copertura di posti vacanti di dirigenti effettuata ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL. Per tali motivazioni, il funzionario interno aveva impugnato la selezione pubblica indetta dall’Amministrazione, per la copertura del citato posto di comandante/dirigente, avendo omesso a suo dire la preventiva ricognizione delle professionalità interne.
Della questione si è occupato il T.A.R. per le Marche con la sentenza n.388 depositata in data 14/05/2015.

IL FATTO

A seguito delle modifiche disposte dalla Legge Regionale n.1/2014, all’art.10 comma 5, veniva precisato che “Il comandante del corpo dipende funzionalmente solo dal sindaco o dal presidente della Provincia e riveste la categoria considerata apicale nell’ente di appartenenza. Non può essere sottoposto funzionalmente ad altri dirigenti dell’ente locale”. A tal riguardo, il Comune che non aveva inquadrato fino ad allora la posizione del Comandante della Polizia Locale quale dirigente, al fine di rendere coerente la propria organizzazione, aveva deciso di bandire una selezione esterna ai sensi dell’art.110 comma 1 TUEL, avendo cura di modificare ed adeguare il proprio ordinamento degli uffici e servizi. Avverso tale decisione un funzionario della Polizia Locale, aveva impugnato tale decisione amministrativa, con ricorso al T.A.R., le cui motivazioni si incentrano essenzialmente sulle disposizioni di cui all’art.19, comma 6, TUPI a mente del quale il conferimento degli incarichi dirigenziali presuppone una previa verifica dell’esistenza di professionalità interne all’ente, estesa anche al personale della qualifica immediatamente inferiore. A sostegno di tale assunto aveva riportato le conclusioni della recente sentenza n.3670/2015 del T.A.R. Lazio.

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