Ai fini della notificazione o della comunicazione di un atto, anche non giudiziario, da eseguirsi a mezzo posta raccomandata con ricevuta di ritorno in altro Stato membro dell’UE, ciascuno Stato può notificare direttamente tramite i servizi postali – Corte di Cassazione, 29/5/2015

8 Giugno 2015
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