Locazione e comodato senza conducente di veicoli commerciali – circolare riepilogativa del Ministero dei Trasporti (F. Dimita)

16 Giugno 2015
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Ai fini dell’applicazione delle ipotesi sanzionatorie di cui all’art. 84 del Codice della strada, approfondiamo i contenuti della circolare (prot. 5681 del 16 Marzo 2015) emanata dal  Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, con la quale vengono riepilogate le ipotesi in cui è consentita la locazione e il comodato di veicoli per trasporto conto terzi senza conducente, con le annesse formalità.
Si ricorda che la possibilità di prendere in comodato ad uso gratuito un veicolo commerciale, anche se non esplicitamente previsto dall’art. 84 sopra citato, tale condizione è contemplata nel Regolamento comunitario CE) 1071/2009, al pari della locazione.

La circolare non intende introdurre formalità aggiuntive rispetto a quelle conosciute, proponendosi invece l’obiettivo di “offrire un riepilogo delle disposizioni che regolamentano la materia, individuando in maniera analitica le fattispecie ammissibili di disponibilità temporanea dei veicoli utilizzati per l’autotrasporto professionale o, nel caso del conto proprio, per i veicoli utilizzati in attività di trasporto complementari ed accessorie ad altra attività esercitata a titolo principale”.

Nella sezione intitolata “Quadro normativo di riferimento”, il Ministero ha riepilogato alcune delle disposizioni vigenti in materia di locazione e di comodato senza conducente:

  • le norme sull’esercizio dell’autotrasporto di cose per conto di terzi, vietano la cessione di veicoli a titolo di sublocazione o subcomodato.
  • Ai fini dell’accesso al mercato, le soglie minime previste dalla normativa vigente (acquisizione di almeno due veicoli, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa complessiva superiore a 1,5 ton e fino a 3,5 ton; acquisizione di veicoli per una massa complessiva non inferiore a 80 ton, per le imprese autorizzate all’esercizio con veicoli di massa superiore a 3,5 ton), non possono raggiungersi con veicoli presi in locazione o in comodato.
  • La locazione di veicoli commerciali di massa superiore alle 6 ton, è ammessa soltanto tra imprese iscritte all’Albo degli autotrasportatori e al REN (titolari di autorizzazione all’esercizio delle professione).
  • Le formalità legate all’utilizzo dei veicoli in locazione senza conducente, da parte delle imprese di autotrasporto conto terzi, sono contenute all’art. 12 del d.lgvo 286/2005 e ss modifiche.
  • Nella locazione internazionale, vengono richiamati i contenuti della circolare ministeriale dell’8 Maggio 2006, la quale prescrive l’obbligo della presenza a bordo del contratto scritto di locazione e, se il conducente non è il titolare dell’impresa locataria, del contratto di lavoro o dell’ultima busta paga.
  • Nell’autotrasporto in conto proprio con veicoli di massa superiore alle 6 ton, le uniche forme di disponibilità sono quelle dettate dall’art. 31, comma 1, lett. a) della Legge 298/1974, tra le quali non rientrano né la locazione né il comodato.

 

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