Casi operativi – Articolo 22 CdS: Accessi e diramazioni – Aggiornamento a cura di C. Lo Iacono

24 Giugno 2015
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Al fine di garantire la sicurezza della circolazione e la conservazione del patrimonio stradale, il codice della strada1, all’articolo 222 stabilisce che senza la preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada non possono essere aperti nuovi accessi e nuove diramazioni dalla strada ai fondi o fabbricati laterali, né nuovi innesti di strade soggette a uso pubblico o privato. Gli accessi e le diramazioni già esistenti e provvisti di autorizzazione devono essere regolarizzati in conformità alle prescrizioni indicate nel titolo II del codice ed è vietato trasformarli e variarli nell’uso senza preventiva autorizzazione.

Nelle strade urbane, un tipo particolare di accesso è costituito dal passo carrabile, la cui realizzazione e utilizzazione è subordinata a preventiva autorizzazione dell’ente proprietario della strada nel rispetto, oltre che delle norme del codice della strada, della normativa edilizia e urbanistica vigente.

Il codice della strada contiene due diverse definizioni di passo carrabile. L’articolo 3, comma 1, n. 37, definisce tale l’accesso ad un’area laterale idonea allo stazionamento di uno o più veicoli, mentre l’articolo 46 del regolamento, con maggiore precisione, da un lato limita la realizzazione dei passi carrabili solo sulle strade urbane (sulle strade extraurbane si tratta di accessi e deve farsi riferimento all’articolo 45 del citato regolamento) e dall’altro ne amplia la definizione ritenendo tale anche l’accesso ad un’area laterale idonea non solo allo stazionamento, ma anche alla circolazione dei veicoli. Quindi precisa ulteriormente che:

­    il passo carrabile deve essere distante almeno 12 metri dalla intersezione e, in ogni caso, deve essere visibile ad una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocità massima consentita nella strada medesima (su tale ultimo punto si richiama, a conferma di tale obbligo, la sentenza del T.A.R. della Toscana, sezione III, del 13 aprile 2005, n. 1624);

­    deve essere prevista, in caso di particolare afflusso, una separazione con un eventuale accesso pedonale.

La definizione di passo carrabile è altresì contenuta, peraltro ad altri fini (corresponsione di tributi comunali per l’occupazione del suolo pubblico), anche nell’articolo 44, commi 4 e 8, del decreto legislativo n. 507 del 1993 che distingue tra accessi provvisti di opere per facilitare la immissione di veicoli e passi carrabili a raso che non necessitano di opere visibili per facilitare l’immissione dei veicoli.

L’articolo 46 del regolamento tenta di combinare le due definizioni e nel comma 3 dispone che laddove i passi carrabili rientrino nella definizione di cui all’articolo 44, comma 4, del decreto legislativo n. 507 del 1993 (accessi provvisti di opere per facilitare l’immissione), nella zona antistante gli stessi vige il divieto di sosta che deve comunque essere pubblicizzato con il cartello di cui al segnale di figura II 78. Se si tratti invece di passi carrabili a raso (articolo 44, comma 8, decreto legislativo n. 507 del 1993), sul tratto di strada antistante non opera automaticamente nessun divieto e l’interessato deve a tale eventuale fine, avanzare richiesta di occupazione di suolo pubblico e istituzione di divieto di sosta aggiuntivo.

Il citato articolo 46 del regolamento, ai commi 4, 5 e 6 completa la disciplina gestionale del passo carrabile disponendo che:

–          qualora l’accesso dei veicoli avvenga direttamente sulla strada deve essere realizzata, internamente al passo stesso, una zona antistante il cancello per consentire la sosta di un veicolo al fine di evitare intralci alla circolazione. Tale disposizione può essere superata con la realizzazione di cancelli ad apertura automatica, ovvero non osservata in caso che il passo sbocchi su strada senza sfondo, ovvero in tutti i casi di traffico estremamente limitato;

–          è consentita l’apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l’apertura di cantieri o simili, rispettandosi, ove possibile, tutte le disposizioni valevoli per l’apertura di passi carrabili definitivi;

–          i comuni, limitatamente ai passi carrabili già esistenti ed autorizzati alla data di entrata in vigore del Nuovo codice della strada, hanno la facoltà di autorizzare passi carrabili a distanze dalle intersezioni inferiori a quelle ordinarie (metri 12) nel caso in cui sia tecnicamente impossibile procedere all’adeguamento.

L’articolo 22, comma 3, del codice della strada stabilisce che i passi carrabili devono essere individuati con l’apposito segnale, previa autorizzazione dell’ente proprietario. L’articolo 120, comma 1, lett. e), del regolamento di esecuzione e di attuazione dello stesso codice precisa che il segnale è quello di cui alla figura II 78 recante, in alto, l’ente proprietario della strada ed in basso il numero e l’anno di rilascio della autorizzazione. La mancata indicazione dell’ente e degli estremi della autorizzazione comporta l’inefficacia del divieto.

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