CICLOMOTORI: la vittoria del “tempo delle mele”!

27 Luglio 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
Chi ha i capelli grigi come me ricorderà il film uscito nelle sale cinematografiche nel 1980, anche se qui, più che di quattordicenni si parla di sedicenni (ma poco importa). Il ragazzo, la ragazza, l’appuntamento….poi….il divieto di trasporto passeggero fino a 18 anni.
Sicuramente il motivo che ha ispirato il legislatore comunitario non è stato quello di favorire le relazioni adolescenziali, ma indirettamente “ci ha messo una pezza”.
Ma vediamo esattamente cosa è accaduto.
Come spesso leggiamo sui giornali o su web, l’Italia (ma non è la sola pecora nera in Europa) spesso subisce delle procedure di infrazione dall’Unione Europea per ritardi nel recepire direttive o per averle recepite non correttamente.
Una di queste leggi, approvata il 23 luglio 2015, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, contiene un po’ di tutto: dal pacchetto energia al decreto Ronchi, dal commercio al codice del consumo.
Contiene però anche qualche cosa che interessa molte famiglie: cioè la possibilità, per i propri figli, di trasportare passeggeri, con ciclomotore o con motociclo, a 16 anni.
La novità non è di poco conto; praticamente da sempre si sapeva che per trasportare l’amico o l’amica, occorreva essere maggiorenne, oltre ovviamente ad essere titolari del giusto titolo di guida. Quante volte, per trasportare la ragazzina, tra l’incudine ed il martello (ragazzina a piedi oppure rischio di multa), si è preferita la multa!
Ora invece, o meglio dopo 15 giorni dalla pubblicazione in gazzetta ufficiale che ancora non è avvenuta, per trasportare il passeggero sarà sufficiente aver compiuto 16 anni (e non più diciotto come ora), oltre ad essere titolari della patente AM (quello che ancora conosciamo come patentino per i ciclomotori), della A1 (per i motocicli e tricicli con determinate limitazioni di cilindrata e kw) oppure della B1 (per i quadricicli anche qui con specifiche limitazioni).
Quale il consiglio?Certamente quello di attendere l’effettiva entrata in vigore. Poi, importantissimo, fare una verifica col proprio assicuratore per evitare che “nelle righe in piccolo” sia contenuta qualche clausola dove, pur pagando il danno del passeggero, l’assicurazione fa rivalsa (cioè si fa ridare dall’assicurato o dal conducente, in toto oppure in parte, quando risarcito al passeggero). Si tratta di verificare, in sostanza, che l’assicurazione abbia espressamente rinunciato al diritto di rivalsa. Spesso, per pagare meno di assicurazione, non si pensa ai rischi: per esempio al risarcimento per le lesioni al passeggero in caso di incidente, oppure al fatto che il conducente che non ha compiuto 21 anni deve rispettare il tasso ZERO per l’alcol (quindi, diversamente dagli altri, non deve bere poco: non può bere).

 

Maurizio Marchi