La Cassazione ribadisce che la circolazione con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo per violazioni del codice della strada rientra nelle previsione dell’aericolo 213, mentre l’articolo 334 del codice penale riguarda solo la volontà di sottrarre il veicolo alla confisca, ovvero di distruggerlo o comunque di diminuirne sensibilmente il valore – Cassazione Penale sez. IV, 6 agosto 2015, n. 33999

12 Agosto 2015
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La Cassazione torna con questa sentenza sul tema della sanzione applicabile a chi circola con veicolo sottoposto a sequestro.

Per quanto concerne la circolazione di un veicolo sottoposto a sequestro, il conducente risponde della violazione dell’articolo 213, comma 4, che, secondo il richiamato indirizzo giurisprudenziale, determinerà l’unica sanzione applicabile, in quanto norma speciale rispetto all’articolo 334, anche quando alla guida si trovi lo stesso custode, mancando nell’articolo 213 una clausola di salvezza a favore dell’articolo 334 del codice penale.

Tuttavia, nel caso in cui la violazione si concretizzi non solo nella semplice circolazione del veicolo sottoposto a sequestro, ma sia evidente la volontà del custode di distruggere, ovvero disperdere il veicolo o comunque sottrarlo definitivamente all’esecuzione della confisca, oltre alla sanzione prevista dal codice della strada, troverà applicazione la sanzione penale in concorso con quella amministrativa.
Per quel che concerne la circolazione con veicolo sottoposto a fermo amministrativo quale sanzione accessoria prevista dal codice della strada, il conducente, anche se custode, potrà essere sanzionato unicamente ai sensi del comma 8 dell’articolo 214, mentre non saranno mai applicabili gli articoli 334 e 335 del codice penale, nonostante la norma amministrativa richiami espressamente l’applicazione delle sanzioni penali per la violazione degli obblighi posti in capo al custode. Questa interpretazione si fonda sulla diversa finalità dei due diversi istituti amministrativi, nonché sul fatto che gli articoli 334 e 335 del codice penale fanno espresso riferimento ai doveri del custode della cosa sottoposta a sequestro? Nel caso in cui siano stati applicati i sigilli, sia per il
veicolo sottoposto al sequestro, sia per il veicolo sottoposto a fermo, rimane applicabile, anche l’articolo 349 del codice penale a carico di chi li abbia rimossi, alterati o anche occultati, in concorso con le altre violazioni amministrative e/o penali.

Prendendo del consolidato indirizzo giurisprudenziale, il Ministero dell’interno ha diramato la direttiva N. 300/A/580/12/101/20/21/4 del 25 gennaio 2012, ai sensi dell’articolo 11, comma 3, del codice della strada, sintetizzando l’interpretazione proposta dai giudici di legittimità in merito al caso di veicoli sorpresi a circolare mentre si trovano ancora sottoposti alla sanzione accessoria amministrativa del fermo o alla misura conservativa del sequestro finalizzato alla confisca amministrativa.

 

Si vedano anche in questa rivista:


Corte di Cassazione Sezioni unite penali 21/1/2011 n. 1963
Non sempre la circolazione alla guida di un veicolo posto sotto sequestro amministrativo costituisce reato

Corte di Cassazione Penale sez. VI 4/10/2010 n. 35578
Sottrarre una autovettura sottoposta al sequestro amministrativo non necessariamente configura il reato di omessa custodia previsto e punito dall’articolo 334 del codice penale

Corte di Cassazione Penale sez. VI 22/2/2010 n. 7029
Mentre il custode sorpreso a circolare con il veicolo sequestrato risponde sempre della violazione amministrativa di cui all’articolo 213 cds, per la sussistenza del reato di cui all’articolo 334 cp deve essere valutato il caso concreto

Tribunale Monza 15/7/2009
Circolazione nel periodo di sequestro del veicolo – illecito penale – illecito amministrativo

Contra: Corte di Cassazione Penale sez. VI 21/6/2010 n. 23736
Circolare con veicolo sottoposto a sequestro amministrativo comporta l’applicazione delle sanzioni penali a carico del custode e amministrative per il conducente. Si riapre il contrasto tra le diverse sezioni della Cassazione che di recente si erano pronunciate per la sola applicazione dell’articolo 213 del codice della strada, salvo ipotesi di deterioramento effettivo del bene o sottrazione

Contra: Corte di Cassazione Penale sez. VI 30/11/2007 n. 44843
Inottemperanza a doveri di custode – circolazione con mezzo sottoposto alla misura cautelare

Contra: Corte di Cassazione Penale sez. VI 19/10/2007 n. 38919
Circolazione stradale nel periodo di sequestro del veicolo – deterioramento del bene – vincolo di indisponibilità

Per il fermo amministrativo: Corte di Cassazione Penale sez. III 24/9/2007 n. 35391
Circolazione nel periodo in cui il veicolo è stato affidato in custodia per il fermo amministrativo – non è reato