Dal 18 agosto 2015 in vigore le nuove disposizioni sul trasporto di passeggeri da parte di conducenti minorenni (G. Carmagnini)

17 Agosto 2015
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Premessa

 

Ne avevamo già dato notizia a giugno, ma dal 18 agosto 2015 entra definitivamente in vigore la legge europea 2014 che ha introdotto due importanti modifiche nel codice della strada per quanto concerne le patenti speciali e la possibilità per i minori di anni 18 che abbiano compiuto 16 anni di trasportare passeggeri sui veicoli che possono essere guidati con la patente di categoria AM, A1 e B1, dove possono prendere posto altre persone oltre il conducente.

Inoltre, ai titolari della patente speciale di categoria B o superiori sarà consentito anche il traino di rimorchi non leggeri, superando il divieto previsto a livello nazionale dall’articolo 116, comma 4, ovviamente previo conseguimento della specifica categoria di patente, ove sia necessaria anche la categoria E, ricordando che per il traino mediante i veicoli che si guidano con la patente di categoria B, l’estensione E è necessaria solo se il complesso supera 4,25 tonnellate, ovvero è sufficiente la categoria B accompagnata dal codice unionale “96” se il complesso supera 3,5 tonnellate, ma non anche le 4,25 tonnellate; dal punto di vista operativo si tratterà semplicemente di verificare che il conducente sia titolare della patente di categoria adeguata al traino del rimorchio, come già avveniva per le patenti normali.

Di relativo interesse operativo è anche la modifica ai requisiti relativi al campo visivo minimo verso l’alto, elevato da 25 a 30 gradi

Anche per quanto riguarda gli istruttori di guida le novità non ci interessano dal punto di vista strettamente operativo: per le esercitazioni finalizzate al conseguimento delle patenti di categoria AM, A1, A2, A, B1 e B, adesso è richiesto che siano titolari di una patente di categoria B da almeno tre anni; Il testo approvato prevede che gli esaminatori per il conseguimento della patente B debbano essere titolari di una patente corrispondente da almeno tre anni, mentre per le altre patenti (AM A1, A2, A, C1, C, D1, D, BE, C1E, CE, D1E e DE) gli esaminatori in attività al 30 giugno 2015 sono autorizzati ad effettuare esami dopo aver concluso il percorso di formazione previsto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, anche in assenza del possesso di patente di categoria corrispondente.

Infine, si registra una piccola modifica all’articolo 118-bis, determinata dall’errata formulazione della norma di recepimento del concetto di residenza normale che pareva escludere l’Italia dall’applicazione di questo requisito ai fini del rilascio o della conferma della patente di guida. Infatti, nella formulazione attuale, l’articolo 118-bis prevede che il criterio della «residenza normale» si applica ai «cittadini di altri Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo», ma tale formulazione esclude i cittadini italiani. Il comma in argomento, quindi, elimina la parola: «altri», affinché il criterio della residenza normale si applichi anche ai cittadini italiani, dato che anche l’Italia, in quanto Stato membro dell’Unione europea, è destinataria di tutte le norme della direttiva 2006/126/CE, e quindi anche di quelle concernenti la residenza normale (così dalla relazione al DDL).

 

La novità di immediato interesse operativo e l’interpretazione del Ministero

 

Come detto, grazie alla nuova legge europea, dal 18 agosto 2015 è possibile, per i sedicenni che conducono veicoli per la guida dei quali è necessario essere titolari di patente delle categorie AM, A1 e B1, trasportare un passeggero, se il veicolo lo consente. Di conseguenza sono modificati gli articoli 115 e 170 del codice della strada, aggiornando i requisiti di età e abrogando il comma 4 dell’articolo 115, che conteneva la sanzione pecuniaria “speciale” per i minori di anni 18 titolari della patente delle categorie AM, A1 o B1, sorpresi a trasportare passeggeri su veicoli per la guida dei quali è necessaria una delle predette categorie di patente.[1]

Il quadro che ne risulta non è di agevole lettura, anche alla luce delle previgenti disposizioni, ma il Ministero dell’interno è intervenuto con la circolare n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015 sul trasporto passeggeri da parte di minorenni.

Infatti, il Ministero dell’interno ha interpretato la novella come una semplificazione, per cui, secondo la tesi ministeriale l’abrogazione dell’articolo 115, comma 4, ha determinato come conseguenza che il minore di anni 16 che trasporta passeggeri sui veicoli per la guida dei quali è necessaria la patente delle categorie AM (non può essere, infatti, titolare delle categorie A1 e B1), è sanzionato unicamente dall’articolo 170 (commi 6 e 7 in relazione alla prescrizione del comma 2), sia nel caso in cui il veicolo sia idoneo allo scopo, sia nell’ipotesi in cui sul veicolo non sia ammesso il trasporto di passeggeri.

Tuttavia, tale interpretazione non tiene conto che l’articolo 115, comma 4 era speciale rispetto al comma 3 della medesima norma, norma che continua a prescrivere un limite di età per il trasporto dei passeggeri, anche se dal 18 agosto 2015 tale limite è stato portato a 16 anni e tale prescrizione è rimasta solo per la patente di categoria AM, l’unica che si consegue prima di aver compiuto 16 anni.

Il citato comma 3 dispone ancora oggi che “fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guidi veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo[2]è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85,00 ad euro 338,00”. Con l’abrogazione del comma 4 dell’articolo 115 non esiste più il successivo comma speciale che costituiva lo sbarramento per l’applicazione del comma 3, per cui si dovrebbe ritenere che il minore di anni 16 che trasporta un passeggero su un veicolo per il quale è necessaria la patente di categoria AM, non è in possesso dei requisiti indicati dalla norma del Titolo IV del codice e quindi sarebbe sanzionabile ai sensi del comma 3; se poi il veicolo non è nemmeno idoneo al trasporto di passeggeri, come prima, si dovrebbe applicare in concorso l’articolo 170 del codice della strada. Ciò risponderebbe a un criterio di lettura sistematica delle due disposizioni, la prima che riguarda i requisiti di età del conducente, correttamente collocata nel Titolo IV del codice, la seconda, invece, che riguarda il trasporto delle persone sui veicoli, collocata nel Titolo V del codice, subito dopo la norma generale dell’articolo 169.

Invece, il Ministero ha ritenuto che il minore di anni 16 che trasporta un passeggero su un ciclomotore, a prescindere dall’idoneità del veicolo, è sempre sanzionato ai sensi dell’articolo 170, commi 6 e 7, per la violazione del comma 2 del medesimo articolo. L’applicazione della sanzione prescinde anche dal possesso della patente, per cui anche il minore di anni 16 che guida un ciclomotore trasportando un passeggero e senza essere titolare della patente AM è sanzionato ai sensi dell’articolo 170, commi 6 e 7, oltre, ovviamente, che con le sanzioni previste per chi guida senza la prescritta patente.

Diversamente, il minore di anni 16 che guida un motociclo o un quadriciclo diverso dal quadriciclo leggero, trasportando un passeggero, incorrerà nelle sanzioni per guida senza la prescritta patente e senza il requisito di età (considerato che avendo un’età inferiore a 16 anni non può guidare i veicoli per la guida dei quali è necessaria una patente che si consegue dal compimento del sedicesimo anno di età), ma non incorrerà in una specifica sanzione per il trasporto del passeggero (a causa delle modifiche all’articolo 115), salvo che il veicolo non ne consenta il trasporto, ovvero che il passeggero non sia trasportato in maniera corretta o sia trasportato nei casi in cui non è consentito, situazioni in cui troveranno applicazione le sanzioni dell’articolo 169 o dell’articolo 170, secondo il caso riscontrato e il veicolo guidato.

Nei prossimi giorni tenteremo di inquadrare le diverse casistiche in uno schema sinottico, rispettando l’indicazione fornita dal Ministero dell’interno con la circolare n. 300/A/5718/15/149/2015/03 del 13 agosto 2015 sul trasporto passeggeri da parte di minorenni, quantomeno per assicurare un’uniformità operativa sul territorio nazionale.

 

 

 

 

Di seguito l’articolo 11 della legge europea 2014.

 

(Disposizioni concernenti la patente di guida. Procedura di infrazione n. 2014/2116 e caso EU Pilot 7070/14/MOVE)

 

 

2. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

 a) all’articolo 115:

 1)  la lettera b) del comma 1 è sostituita dalla seguente:

«b) anni sedici per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1»;

2)  alla lettera c) del comma 1, il numero 1) è abrogato;

 3)  il comma 4 è abrogato;

 b) all’articolo 116, comma 4, primo periodo, le parole: «la cui massa massima autorizzata non superi 750 kg» sono soppresse;

 c) all’articolo 118-bis, il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Ai fini del rilascio di una patente di guida o di una delle abilitazioni professionali di cui all’articolo 116, nonché dell’applicazione delle disposizioni di cui all’articolo 126, per residenza si intende la residenza normale in Italia di cittadini di Stati membri dell’Unione europea o dello Spazio economico europeo»;

d) all’articolo 170:

 1)  il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia età superiore a sedici anni»;

2)  al comma 7, le parole: «da conducente minorenne» sono sostituite dalle seguenti: «da conducente minore di sedici anni».

 

Seguono gli articoli 115 e 170 nella versione vigente sino al 17 agosto 2015, raffrontata con la versione vigente dal 18 agosto 2015.

 

Art. 115.

 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

Art. 115.

 Requisiti per la guida dei veicoli e la conduzione di animali

 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

 

 a) anni quattordici per guidare:

 

 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

 

 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

 

 b) anni sedici per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

 

 

 

              

c) anni diciotto per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

 

 d) anni venti per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

 

 e) anni ventuno per guidare:

 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;

 

 f) anni ventiquattro per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

 

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

 

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

 

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

 

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

 

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

 

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

 

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

 

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.

 

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169  se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25  a euro 100 se si tratta di animali.

 

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 1. Fatte salve le disposizioni specifiche in materia di carta di qualificazione del conducente, chi guida veicoli o conduce animali deve essere idoneo per requisiti fisici e psichici e aver compiuto:

 

 a) anni quattordici per guidare:

 

 1) veicoli a trazione animale o condurre animali da tiro, da soma o da sella, ovvero armenti, greggi o altri raggruppamenti di animali;

 

 2) sul territorio nazionale, veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

 

b) anni sedici per guidare:

  1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A1;

 2) 3) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria B1, purché non trasportino altre persone oltre al conducente;

 

c) anni diciotto per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie AM, A1 e B1, che trasportano altre persone oltre al conducente;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A2;

 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie B e BE;

 4) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C1 e C1E;

 

 d) anni venti per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A, a condizione che il conducente sia titolare della patente di guida della categoria A2 da almeno due anni;

 

 e) anni ventuno per guidare:

 1) tricicli cui abilita la patente di guida della categoria A;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie C e CE;

 3) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D1 e D1E;

 4) veicoli per i quali è richiesto un certificato di abilitazione professionale di tipo KA o KB nonché i veicoli che circolano in servizio di emergenza, di cui all’articolo 177;

 

 f) anni ventiquattro per guidare:

 1) veicoli cui abilita la patente di guida della categoria A;

 2) veicoli cui abilita la patente di guida delle categorie D e DE.

 

1-bis. Ai minori che hanno compiuto diciassette anni e che sono titolari di patente di guida di categoria A1 o B1, è consentita, a fini di esercitazione, la guida di autoveicoli di massa complessiva a pieno carico non superiore a 3,5 t, con esclusione del traino di qualunque tipo di rimorchio, e comunque nel rispetto dei limiti di potenza specifica riferita alla tara di cui all’articolo 117, comma 2-bis, purché accompagnati da un conducente titolare di patente di guida di categoria B o superiore da almeno dieci anni, previo rilascio di un’apposita autorizzazione da parte del competente ufficio del Dipartimento per i trasporti, la navigazione ed i sistemi informativi e statistici, su istanza presentata al medesimo ufficio dal genitore o dal legale rappresentante del minore.

 

1-ter. Il minore autorizzato ai sensi del comma 1-bis può procedere alla guida accompagnato da uno dei soggetti indicati al medesimo comma solo dopo aver effettuato almeno dieci ore di corso pratico di guida, delle quali almeno quattro in autostrada o su strade extraurbane e due in condizione di visione notturna, presso un’autoscuola con istruttore abilitato e autorizzato.

 

1-quater. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, sul veicolo non può prendere posto, oltre al conducente, un’altra persona che non sia l’accompagnatore. Il veicolo adibito a tale guida deve essere munito di un apposito contrassegno recante le lettere alfabetiche “GA”. Chiunque viola le disposizioni del presente comma e’ punito con la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 9 dell’articolo 122.

 

1-quinquies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell’articolo 117 e, in caso di violazioni, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui al comma 5 del medesimo articolo. L’accompagnatore è responsabile del pagamento delle sanzioni amministrative pecuniarie in solido con il genitore o con chi esercita l’autorità parentale o con il tutore del conducente minorenne autorizzato ai sensi del citato comma 1-bis.

 

1-sexies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore autorizzato commette violazioni per le quali, ai sensi delle disposizioni del presente codice, sono previste le sanzioni amministrative accessorie di cui agli articoli 218 e 219, è sempre disposta la revoca dell’autorizzazione alla guida accompagnata. Per la revoca dell’autorizzazione si applicano le disposizioni dell’articolo 219, in quanto compatibili. Nell’ipotesi di cui al presente comma il minore non può conseguire di nuovo l’autorizzazione di cui al comma 1-bis.

 

1-septies. Nelle ipotesi di guida di cui al comma 1-bis, se il minore non ha a fianco l’accompagnatore indicato nell’autorizzazione, si applicano le sanzioni amministrative previste dall’articolo 122, comma 8, primo e secondo periodo. Si applicano altresì le disposizioni del comma 1-sexies del presente articolo.

 

2. Chi guida veicoli a motore non può aver superato: a) anni sessantacinque per guidare autotreni ed autoarticolati la cui massa complessiva a pieno carico sia superiore a 20 t. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 b) anni sessanta per guidare autobus, autocarri, autotreni, autoarticolati, autosnodati, adibiti al trasporto di persone. Tale limite può essere elevato, anno per anno, fino a sessantotto anni qualora il conducente consegua uno specifico attestato sui requisiti fisici e psichici a seguito di visita medica specialistica annuale, con oneri a carico del richiedente, secondo le modalità stabilite nel regolamento.

 

3. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 126, comma 12, chiunque guida veicoli o conduce animali e non si trovi nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto, salvo quanto disposto nei successivi commi, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 85 a euro 338. Qualora trattasi di veicoli di cui al comma 1, lettera e), numero 4), ovvero di veicoli per la cui guida è richiesta la carta di qualificazione del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 155 euro a 624 euro.

 

4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.

 

5. Chiunque, avendo la materiale disponibilità di veicoli o di animali, ne affida o ne consente la condotta a persone che non si trovino nelle condizioni richieste dal presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 41 a euro 169  se si tratta di veicolo o alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 25  a euro 100 se si tratta di animali.

 

6. Le violazioni alle disposizioni che precedono, quando commesse con veicoli a motore, importano la sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per giorni trenta, secondo le norme di cui al capo I, sezione II, del titolo VI.

 

Art. 170.

 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

 

Art. 170.

 Trasporto di persone e di oggetti sui veicoli a motore a due ruote

 

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

 

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

 

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

 

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

 

4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

 

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

 

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

 

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646.

 

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per novanta giorni.”

1. Sui motocicli e sui ciclomotori a due ruote il conducente deve avere libero uso delle braccia, delle mani e delle gambe, deve stare seduto in posizione corretta e deve reggere il manubrio con ambedue le mani, ovvero con una mano in caso di necessità per le opportune manovre o segnalazioni. Non deve procedere sollevando la ruota anteriore.

 

1-bis. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato il trasporto di minori di anni cinque.

 

2. Sui ciclomotori è vietato il trasporto di altre persone oltre al conducente, salvo che il posto per il passeggero sia espressamente indicato nel certificato di circolazione e che il conducente abbia un’età superiore a diciotto sedici anni. Con regolamento emanato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono stabiliti le modalità e i tempi per l’aggiornamento, ai fini del presente comma, della carta di circolazione dei ciclomotori omologati anteriormente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 giugno 2003, n. 151.

 

3. Sui veicoli di cui al comma 1 l’eventuale passeggero deve essere seduto in modo stabile ed equilibrato, nella posizione determinata dalle apposite attrezzature del veicolo.

 

4. E’ vietato ai conducenti dei veicoli di cui al comma 1 di trainare o farsi trainare da altri veicoli.

 

5. Sui veicoli di cui al comma 1 è vietato trasportare oggetti che non siano solidamente assicurati, che sporgano lateralmente rispetto all’asse del veicolo o longitudinalmente rispetto alla sagoma di esso oltre i cinquanta centimetri, ovvero impediscano o limitino la visibilità al conducente. Entro i predetti limiti, è consentito il trasporto di animali purché custoditi in apposita gabbia o contenitore.

 

6. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 81 a euro 326.

 

6-bis. Chiunque viola le disposizioni del comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 161 a euro 646.

 

7. Alle violazioni previste dal comma 1 e, se commesse da conducente minore di anni sedici minorenne, dal comma 2, alla sanzione pecuniaria amministrativa consegue il fermo amministrativo del veicolo per sessanta giorni, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI; quando, nel corso di un biennio, con un ciclomotore o un motociclo sia stata commessa, per almeno due volte, una delle violazioni previste dai commi 1 e 2, il fermo amministrativo del veicolo e’ disposto per novanta giorni.”

 

 


[1] 4. Il minore degli anni diciotto, munito di patente delle categorie AM, A1 e B1, che trasporta altre persone sui veicoli alla cui guida le predette patenti rispettivamente lo abilitano è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 38 euro a 155 euro.

[2] E quindi anche nel caso in cui guidi un ciclomotore trasportando un passeggero, violando la prescrizione del comma 1, lett. a) punto 2), nella parte in cui dispone è necessario aver compiuto 14 anni per guidare sul territorio nazionale veicoli cui abilita la patente di guida della categoria AM, purchè non trasportino altre persone oltre al conducente.