Atti di coercizione personale – l’approfondimento di Massimo Ancillotti (Quarta parte)

24 Agosto 2015
Scarica PDF Stampa
Modifica zoom
100%
 

  1. Gli adempimenti per la polizia giudiziaria in caso di arresto o fermo

Proviamo adesso ad analizzare i doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto e di fermo quali risultano sia dalla lettura dell’articolo 386 c.p.p., che non pare inutile richiamare alla memoria, sia dalla adozione di una serie di misure e di attività proposte dalla quotidiana prassi operativa.

Articolo 386 – doveri della polizia giudiziaria in caso di arresto o di fermo

1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria che hanno eseguito l’arresto o il fermo o hanno avuto in consegna l’arrestato, ne danno immediata notizia al pubblico ministero del luogo ove l’arresto o il fermo è stato eseguito. Consegnano all’arrestato o al fermato una comunicazione scritta, redatta in forma chiara e precisa e, se questi non conosce la lingua italiana, tradotta in una lingua a lui comprensibile, con cui lo informano:

  1. della facoltà di nominare un difensore di fiducia e di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato nei casi previsti dalla legge;
  2. del diritto di ottenere informazioni in merito all’accusa;
  3. del diritto all’interprete ed alla traduzione di atti fondamentali;
  4. del diritto di avvalersi della facoltà di non rispondere;
  5. del diritto di accedere agli atti sui quali si fonda l’arresto o il fermo;
  6. del diritto di informare le autorità consolari e di dare avviso ai familiari;
  7. del diritto di accedere all’assistenza medica di urgenza;
  8. del diritto di essere condotto davanti all’autorità giudiziaria per la convalida entro novantasei ore dall’avvenuto arresto o fermo;
  9. del diritto di comparire dinanzi al giudice per rendere l’interrogatorio e di proporre ricorso per cassazione contro l’ordinanza che decide sulla convalida dell’arresto o del fermo.

    1-bis. Qualora la comunicazione scritta di cui al comma 1 non sia prontamente disponibile in una lingua comprensibile all’arrestato o al fermato, le informazioni sono fornite oralmente, salvo l’obbligo di dare comunque, senza ritardo, comunicazione scritta all’arrestato o al fermato.

    2. Dell’avvenuto arresto o fermo gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria informano immediatamente il difensore di fiducia eventualmente nominato ovvero quello di ufficio designato dal pubblico ministero a norma dell’articolo 97.

    3. Qualora non ricorra l’ipotesi prevista dall’articolo 389 comma 2, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero al più presto e comunque non oltre ventiquattro ore dall’arresto o dal fermo. Entro il medesimo termine trasmettono il relativo verbale, anche per via telematica, salvo che il pubblico ministero autorizzi una dilazione maggiore. Il verbale contiene l’eventuale nomina del difensore di fiducia, l’indicazione del giorno, dell’ora e del luogo in cui l’arresto o il fermo è stato eseguito e l’enunciazione delle ragioni che lo hanno determinato nonché la menzione dell’avvenuta consegna della comunicazione scritta o dell’informazione orale fornita ai sensi del comma 1-bis.

    4. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria pongono l’arrestato o il fermato a disposizione del pubblico ministero mediante la conduzione nella casa circondariale o mandamentale del luogo dove l’arresto o il fermo è stato eseguito, salvo quanto previsto dall’articolo 558.

    5. Il pubblico ministero può disporre che l’arrestato o il fermato sia custodito, in uno dei luoghi indicati nel comma 1 dell’articolo 284 ovvero, se ne possa derivare grave pregiudizio per le indagini, presso altra casa circondariale o mandamentale.

    6. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria trasmettono il verbale di fermo anche al pubblico ministero che lo ha disposto, se diverso da quello indicato nel comma 1.

    7. L’arresto o il fermo diviene inefficace se non sono osservati i termini previsti dal comma 3.

    Da un punto di vista formale si suole osservare comunemente che il procedimento che disciplina l’arresto si svolge attraverso varie fasi, quali risultano dalla descrizione legislativa della vicenda.

    Gli adempimenti che l’articolo 386 richiede sono, nell’ordine:

    • la comunicazione immediata dell’arresto o fermo al pubblico ministero;

    • le comunicazione (con consegna documentale) dei diritti all’interessato;

    • l’informazione immediata al difensore di fiducia nominato dall’arrestato o da un suo familiare; ovvero, in caso di mancata nomina, la designazione di un difensore d’ufficio. Avuta la designazione, l’immediata informazione dell’arresto a detto difensore d’ufficio;

    •  l’avviso dell’arresto o del fermo ai familiari;

    •  la redazione del verbale di arresto;

    • la messa a disposizione dell’arrestato al pubblico ministero, nel termine di ventiquattro ore dall’avvenuto arresto che ha luogo mediante consegna dell’arrestato alla casa circondariale del luogo in cui l’arresto o fermo è avvenuto, fatta eccezione per quanto indicato nell’articolo 558 c.p.p. circa le modalità di custodia dell’arrestato o fermato di cui nel prosieguo[1];

    •  la trasmissione entro il medesimo termine del verbale di arresto o di fermo al pubblico ministero del luogo in cui è avvenuto;

    •  qualora il fermo sia stato disposto da un magistrato diverso da quello del luogo in cui il fermo è avvenuto, la trasmissione del verbale relativo anche al pubblico ministero che lo ha ordinato.

    L’inosservanza dei termini previsti dal comma 3 determina l’inefficacia dell’arresto e il conseguente obbligo di immediata liberazione.

    A queste adempimenti, per cosi dire formali, si aggiunge un’altra serie di attività e di accorgimenti, tecnico-giuridici, operativi e comunicativi che completano il complesso delle “cose” che gli appartenenti alla polizia giudiziaria sono chiamati ad eseguire per una corretta esecuzione delle misure di cui si discute.

    È solo eventuale la perquisizione personale o locale. L’articolo 352 difatti stabilisce che, nel caso di flagranza, gli ufficiali di polizia giudiziaria (non quindi gli agenti, cui è consentito, comunque, procedere in situazioni di urgenza) procedano a perquisizione “quando hanno fondato motivo di ritenere che sulla persona si trovino occultate cose o tracce pertinenti al reato che possono essere cancellate o disperse ovvero che tali cose o tracce si trovino in un determinato luogo o che ivi si trovi la persona sottoposta alle indagini o l’evaso”.

    Va da sé però che la perquisizione personale deve essere sempre eseguita sia prima di salire sull’auto di servizio, sia successivamente appena si arriva nella sede del Comando.  Meno frequente e marginalizzata a ipotesi particolari sarà la perquisizione locale.

    Ciascuno dei punti sopra enunciati richiede un breve commento.

     

    5.1. Accertamento del caso concreto e verifica preventiva della situazione ambientale

    Ancor prima di “muoversi” con la precisa intenzione di concretare un arresto od un fermo è buona norma che l’ufficiale di p.g. presente o l’agente di p.g. più anziano valuti se sussistono le condizioni per eseguire la misura assicurando ragionevoli condizioni di sicurezza  per il personale operante, per i terzi e per la stessa persona arrestata.

    Si tratta di una valutazione di difficilissima portata affidata alla competenza e alla esperienza del singolo. Resta inteso ed ovvio che in presenza di reati nessuno deve astenersi dall’intervenire, ma un buon “governo” del territorio e della situazione potrebbe consigliare l’ufficiale di p.g. operante a ritardare l’arresto, continuando a seguire da vicino l’interessato, far intervenire altro personale ecc. fino anche ad astenersi dall’arresto se non ci sono adeguate condizioni di sicurezza. Il tutto, ancora ovviamente, al netto di situazioni oggettive nelle quali è esclusa ogni possibilità alternativa agli agenti operanti vuoi per la inevitabile immediatezza delle reazioni vuoi  per la particolare tipologia di reato  che impongono in ogni caso la obbligatorietà dell’atto interruttivo dell’azione illecita e del tentativo di arresto del colpevole.

    Si tratta, in altri termini, di regole di comune prudenza che, al di là del rigoroso rispetto di regole formali, possono condizionare il nostro comportamento operativo.

     

    5.2. Immediata adozione delle misure di prevenzione

    Valutato l’arresto possibile, l’ufficiale di p.g. operante o l’agente più anziano deve immediatamente porre in essere le misure di ingaggio preventive acquisite prima dall’esperienza e poi nei corsi di tecniche tattico-operative.

     

    5.3. Immediato avvertimento via radio al Comando di appartenenza per l’invio di una pattuglia di supporto automontata

    Per assicurare massime condizioni di sicurezza è buona norma avvertire immediatamente la sala-radio della difficoltà e della imminente possibilità di eseguire l’arresto. Verosimilmente, soprattutto in presenza di “reati di contatto” ciò sarà avvenuto prima dell’inizio della situazione di crisi o in un momento successivo, allorché l’arresto, in concreto, è stato già eseguito. Resta il fatto che è necessario richiedere sempre l’intervento di una pattuglia di supporto.

     

    5.4. Attivare il tasto registrazione sulla radio portatile

    Le radio portatili in dotazione alla maggior parte dei Copri di polizia locale sono dotate di un tasto di registrazione che è bene attivare per precostituirsi una prova soprattutto laddove, come potrebbe accadere, si dovesse dar conto delle attività svolte e del comportamento della persona arrestata o fermata.

     

    5.5. Individuazione della sommaria ipotesi di reato

    Già dal primo momento l’ufficiale di polizia giudiziaria presente (o l’agente più anziano) deve iniziare a rappresentarsi che tipologia di reato potrebbe ricorrere nel caso di specie e valutare se si tratta di ipotesi di arresto obbligatorio o facoltativo e se, in tale secondo caso, sussistono le esigenze cautelari che abbiamo sopra analizzato. Valutazione analoga deve essere fatto in ordine alla sussistenza dello stato di flagranza e, soprattutto, in relazione a quello di quasi flagranza, avendo cura di ben distinguere tra inseguimento conseguente a denuncia che esclude la flagranza ed altre tipologie di inseguimento conseguenti ad attività di istituto che invece legittimano la sussistenza di uno stato di quasi flagranza.

     

    5.6. Esecuzione materiale dell’arresto (o  del fermo) . L’uso della forza ed Il contenimento della persona arrestata o fermata. Misure di attenzione durante le operazioni di trasporto dell’arrestato

    Difficile, se non impossibile, fornire indicazioni precise circa le tecniche di contenimento e di uso della forza.

    Si richiamano a tal proposito solo alcuni accorgimenti:

  • l’uso della forza è ovviamente consentito nei limiti in cui si manifesta necessario per vincere una resistenza;
  • l’uso legittimo delle armi è stato esplicitato a tutto il personale nei corsi di maneggio delle armi e non è il caso qui di ripeterlo nuovamente limitandoci a richiamare tutta la complessa giurisprudenza a corredo dell’articolo 53 c.p. In ogni caso si fa rinvio anche al materiale didattico di corredo ai corsi di maneggio delle armi, nei quali tale argomento è trattato con particolare attenzione. Analogamente si rinvia alle tecniche di utilizzo del Key defensor;
  • per l’immobilizzazione, l’attivazione delle misure di contenzione e l’apposizione delle manette si consiglia di seguire le indicazioni fornite a tutto il personale nei corsi di tecnico e tattiche operative, ma resta ovvio ed inteso che ogni situazione può richiedere anche altre forme, comunque utili e funzionali alla soluzione del problema;
  • i sistemi di contenimento e le manette devono essere mantenuti, ovviamente, durante tutte le operazioni, compreso il trasporto presso il comando ed interrotti solo al momento della definitiva custodia dell’arrestato (o fermato) e sempre che ciò non risulti necessario anche dopo. Durante il trasporto, non disponendo i nostri veicoli di strutture di sicurezza veicolari, l’arrestato o fermato deve essere tenuto nel sedile posteriore tra due operatori completamente ammanettato con braccia incrociate sul retro; i sistemi di contenimento devono essere interrotti solo laddove, quando ormai ci troviamo nelle idonee strutture o, comunque, in luoghi del comando di Comando sufficientemente sicuri, non sussistono più motivi di pericolo. In caso contrario potranno essere mantenuti durante l’intero periodo di custodia, se del caso interrotti dietro sorveglianza diretta, solo in caso di necessità fisiologiche o per mangiare o bere;
  • i sistemi di contenimento devono essere poi comunque ripresi durante il trasporto fino al luogo di svolgimento dell’udienza di convalida ove, anche a tali fini, si seguiranno le indicazioni fornite dal giudice.

    Rimanendo in ambito uso della forza e uso di strumenti di contenimento, è il caso di ricordare che l’arresto ed il fermo si distinguono, anche sotto questo aspetto, dagli accompagnamenti per identificazione di cui sopra o per gli altri accompagnamenti disposti dal giudice o dal PM.

    Diversa è, infatti, la motivazione che conduce alla privazione della libertà personale, anche se nella stragrande maggioranza dei casi le due misure finiranno per sovrapporsi atteso che durante un arresto (od un fermo) vi sarà verosimilmente anche la necessità di procedere ad una identificazione forzosa.

    Resta il fatto però che la mera ipotesi di accompagnamento per identificazione (sia di p.g., sia, a maggior ragione, di p.s.) prescinde, di solito, dalla pregressa commissione di reati o, comunque, può presupporre la commissione di reati per cui o è cessato lo stato di flagranza ovvero che non prevedono l’adozione di tale misura. Pertanto risulta incompatibile con la stessa natura della misura l’uso della forza. Se poi, ovviamente, si dovesse registrare una opposizione fisica all’accompagnamento ci troveremmo di fronte ad un reato di resistenza o violenza a pubblico ufficiale per cui è previsto l’arresto in flagranza facoltativo, da eseguirsi in presenza di una reiterazione dell’opposizione e della conseguente impossibilità di effettuare la identificazione dell’indagato. A questo punto, pertanto, l’uso della forza sarebbe conseguente all’arresto da eseguire e non al fermo per identificazione.

    Ad analoghe conclusioni si perviene per qualsiasi altra ipotesi di fermo per identificazione o di accompagnamento disposti dal Giudice o dal Pubblico Ministero.

    5.7. La comunicazione all’arrestato

    La legge non prescrive una forma particolare per la comunicazione all’interessato ch’egli si trova in stato di arresto. Si tratta di un adempimento formale che, se fosse normativamente previsto come condizione costitutiva dello status di arrestato (o fermato), secondo le regole proprie in sistemi di rito anglosassone, consentirebbe una sicura individuazione del momento in cui la misura viene a giuridica esistenza. È bensì vero che il secondo periodo del primo comma dispone che la polizia giudiziaria consegna all’arrestato una comunicazione scritta recante l’insieme dei diritti. Può ritenersi che, almeno formalmente, il momento dell’arresto o del ferma possa farsi coincidere con tale operazione, anche se, in linea sostanziale, la privazione della libertà personale sarà avvenuta ragionevolmente prima. In ogni caso, una comunicazione comunque dovrà aver luogo in tempi brevi, se pur non rigidamente prestabiliti, dal momento in cui la decisione è presa. Fin quando non riceva questa comunicazione, non v’è titolo idoneo a trattenere coattivamente la persona, non potendosi ritenere privata della libertà personale una persona che sia tenuta in stato di arresto a sua insaputa. Qualora il soggetto intenda quindi allontanarsi e non gli sia consentito, gli si dovrà dare formale notizia ch’egli si trova in stato d’arresto, con contestuale comunicazione dei propri diritti e consegna del documento multilingue. Insieme a tale notizia, dovrà essergli indicato il titolo del reato o comunque il fatto in relazione al quale il provvedimento è preso. È comunque chiaro che l’informazione all’arrestato del provvedimento preso nei suoi confronti non ha rilievo sotto il profilo dei tempi che condizionano la procedura, rispetto ai quali la notizia che l’arrestato ne abbia non è rilevante.

    La giurisprudenza della Suprema Corte afferma che, ove si tratti di persona che non conosce la lingua italiana, non è necessario procurare la presenza di un interprete (v. Cass. Sez. I 19 settembre 2003 n. 48797). Rimane il fatto che, nei limiti del possibile, sarà corretto adoperarsi perché un interprete vi sia, onde consentire all’arrestato non solo di comprendere per quali fatti viene ristretto, ma anche per consentirgli eventuali giustificazioni ovvero dichiarazioni spontanee.

     

    5.8. Attesa della pattuglia di supporto e prima perquisizione dell’arrestato e fermato

    Dopo aver attenzionato la sala-radio del Comando, l’arrestato viene posizionato all’interno del veicolo di servizio sul sedile posteriore nel mezzo tra i due agenti operanti e sottratto, per quanto possibile, alla vista del pubblico.

    Maggiori cautele se si dovesse trattare di soggetto verosimilmente minorenne.

    In ogni caso, ancora prima che l’arrestato faccia ingresso all’interno del veicolo, l’ufficiale di polizia procedente deve eseguire una prima perquisizione personale per accertarsi che non abbia su di sé cose o strumenti potenzialmente idonee all’offesa.

     

    5.9. Nuova perquisizione personale dell’arrestato dopo l’arrivo al Comando

    Appena arrivasti al Comando, con l’arrestato ancora contenuto da manette, si procederà ad una più accurata perquisizione personale. Sarà sufficiente la redazione di un unico verbale dando atto che una prima fase della perquisizione è iniziata in luogo diverso prima del trasporto con il veicolo di servizio in dotazione.

     

 


[1] Per le tipologie di reati affidati alla competenza istituzionale dei Corpi di polizia locale l’eccezione è una regola pressochè assoluta.