Per il reato di omissione di soccorso è necessario il dolo, anche nella forma del dolo eventuale, che si sostanzia quando il conducente rifiuta di accertare se le altre persone coinvolte nel sinistro necessitino di assistenza, pur esistendo la probabilità – o anche la semplice possibilità- che dall’incidente sia derivato un “danno alle persone” e che queste “necessitino di assistenza”. Cassazione penale  sez. IV   13 luglio 2015 n. 29915

24 Agosto 2015
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Estratto
omissis
Il reato di cui al combinato disposto dell’articolo 189, commi 1 e 7, del codice strada, che punisce la violazione dell’obbligo di fermarsi e di “prestare assistenza alle persone ferite” da parte dell’ utente della strada, in caso di incidente con danno alle persone comunque ricollegabile al suo comportamento, è punibile a titolo di “dolo”. E’ cioè necessario che ogni componente del fatto tipico (segnatamente il danno alle persone e l’esservi persone ferite, necessitanti di assistenza) sia conosciuta e voluta dall’agente.
Peraltro, a tal fine, è sufficiente anche il dolo eventuale, che si configura normalmente in relazione all’elemento volitivo, ma che può attenere anche all’elemento intellettivo, quando l’agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio: ciò significa che, rispetto alla verificazione del danno alle persone eziologicamente collegato all’incidente, è sufficiente (ma pur sempre necessario) che, per le modalità di verificazione di questo e per le complessive circostanze della vicenda, l’agente si rappresenti la probabilità – o anche la semplice possibilità- che dall’incidente sia derivato un “danno alle persone” e che queste “necessitino di assistenza” e, pur tuttavia, accettandone il rischio, ometta di fermarsi (cfr. Sezione IV, 5 novembre 2009, Bernardi).
In questa prospettiva, è affermazione comune e condivisibile, che l’assenza delle condizioni legittimanti la “necessità dell’assistenza” intervento di altri, già intervenuta morte della vittima, ecc non possono essere valutate ex post ma devono essere apprezzate ex ante riportandosi al momento del fatto (Sezione IV, 25 novembre 1999, S. ed altri).