Per l’opposizione all’esecuzione non trova applicazione la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Cassazione civile  sez. VI   16 luglio 2015, n. 14969

Nelle controversie relative ad opposizione all’esecuzione (ed agli atti esecutivi) non trova applicazione la sospensione feriale dei termini processuali, sicchè, qualora sia stato proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di rigetto di una opposizione all’esecuzione (o di una opposizione agli atti esecutivi), il controricorso deve essere notificato, a pena di inammissibilità, entro il termine di cui all’art. 370 c.p.c., senza che si applichi la sospensione indicata dall’articolo 1 della legge 7 ottobre 1969, n. 742, art. 1 (così Cass. n. 5684/06; cfr. anche Cass. ord. n. 6107/13).

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