CODICE DELLA STRADA – Articolo 142 codice della strada – Limiti di velocità – Casi operativi a cura di C. Lo Iacono

18 Settembre 2015
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Ipotesi operativa

L’organo di polizia accerta che il conducente di un’autovettura circola superando di oltre 40 chilometri orari ma non di oltre 60 chilometri orari il limite massimo di velocità.

Approfondimenti

Per tutelare l’incolumità delle persone e garantire la sicurezza della circolazione, l’articolo 142 del codice della stradastabilisce i seguenti limiti massimi di velocità:

a) limiti per categorie di strade:

– autostrade: 130 chilometri orari. Sulle autostrade a tre corsie più corsia di emergenza per ogni senso di marcia, dotate di apparecchiature debitamente omologate per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, gli enti proprietari o concessionari possono elevare il limite massimo di velocità fino a 150 chilometri orari sulla base delle caratteristiche progettuali ed effettive del tracciato, previa installazione degli appositi segnali, sempreché lo consentano l’intensità del traffico, le condizioni atmosferiche prevalenti ed i dati di incidentalità dell’ultimo quinquennio. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura (neve, grandine, pioggia, eccetera) la velocità massima non può superare i 110 chilometri orari. L’articolo 117, comma 2, del codice della strada non consente ai titolari di patente di guida di categoria A2, A, B1 e B, per i primi tre anni dal conseguimento, di superare la velocità di 100 chilometri orari nelle autostrade. Ai fini sanzionatori, le norme degli articoli 117 e 142 possono concorrere, ove siano superati sia i limiti imposti dall’articolo 142 in relazione alla tipologia di veicolo guidato, alla tipologia di strada o alla segnaletica di limitazione della velocità, sia quelli previsti in relazione alla data di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B;

– strade extraurbane principali: 110 chilometri orari. In caso di precipitazioni atmosferiche di qualsiasi natura (neve, grandine, pioggia, eccetera) la velocità massima non può superare i 90 chilometri orari. L’articolo 117, comma 2, del codice della strada non consente ai titolari di patente di guida di categoria A2, A, B1 e B, per i primi tre anni dal conseguimento, di superare la velocità di 90 chilometri orari nelle strade extraurbane principali. Ai fini sanzionatori, le norme degli articoli 117 e 142 possono concorrere, ove siano superati sia i limiti imposti dall’articolo 142 in relazione alla tipologia di veicolo guidato, alla tipologia di strada o alla segnaletica di limitazione della velocità, sia quelli previsti in relazione alla data di conseguimento della patente di categoria A2, A, B1 e B;

– strade extraurbane secondarie: 90 chilometri orari;

– strade extraurbane locali: 90 chilometri orari;

– strade nei centri abitati: 50 chilometri orari, con la possibilità di elevare tale limite fino ad un massimo di 70 chilometri orari per le strade urbane le cui caratteristiche costruttive e funzionali lo consentano, previa installazione degli appositi segnali.

a) limiti per categorie di veicoli:

– ciclomotori: 45 chilometri orari;

– autoveicoli o motoveicoli utilizzati per il trasporto delle merci pericolose rientranti nella classe 1 figurante in allegato all’accordo di cui all’articolo 168, comma 1 quando viaggiano carichi: 50 chilometri orari fuori dei centri abitati e 30 chilometri orari nei centri abitati;

– macchine agricole e macchine operatrici: 40 chilometri orari se montati su pneumatici o su altri sistemi equipollenti e 15 chilometri orari in tutti gli altri casi;

– quadricicli: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati;

– treni costituiti da un autoveicolo e da un rimorchio di cui alle lettere h), i) e l) dell’articolo 54, comma 1: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– autobus e filobus di massa complessiva a pieno carico superiore a 8 tonnellate: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati e 100 chilometri orari sulle autostrade;

– autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate e fino a 12 tonnellate: 80 chilometri orari fuori dei centri abitati e 100 chilometri orari sulle autostrade;

– autoveicoli destinati al trasporto di cose o ad altri usi, di massa complessiva a pieno carico superiore a 12 tonnellate: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– autocarri di massa complessiva a pieno carico superiore a 5 tonnellate se adoperati per il trasporto di persone ai sensi dell’articolo 82, comma 6: 70 chilometri orari fuori dei centri abitati e 80 chilometri orari sulle autostrade;

– mezzi d’opera quando viaggiano a pieno carico: 40 chilometri orari nei centri abitati e 60 chilometri orari fuori dei centri abitati.

I limiti massimi di velocità previsti in via generale non devono essere resi noti con la segnaletica essendo stabiliti direttamente dalla legge. Il centro abitato, come delimitato con apposita delibera della giunta comunale a norma dell’articolo 4 del codice della strada, deve essere indicato dagli appositi segnali di inizio e fine che valgono anche per imporre il limite massimo di velocità di 50 chilometri orari.

Entro i limiti di velocità stabili dalla norma statale, gli enti proprietari delle strade possono fissare, in determinate strade e tratti di strada, limiti di velocità minimi e limiti di velocità massimi diversi quando ciò si renda opportuno. Gli stessi enti hanno l’obbligo di adeguare tempestivamente i limiti di velocità al venir meno delle cause che hanno indotto a disporre limiti particolari. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può modificare i provvedimenti presi dagli enti proprietari della strada, quando siano contrari alle proprie direttive e comunque contrastanti con i criteri indicati nel comma 1 dell’articolo 142 del codice della strada. Lo stesso Ministro può anche disporre l’imposizione di limiti, ove non vi abbia provveduto l’ente proprietario, ed in caso di mancato adempimento può procedere direttamente alla esecuzione delle opere necessarie, con diritto di rivalsa nei confronti dell’ente proprietario, provvedendo anche ad installare la relativa segnaletica.

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