PERSONALE – Orientamenti applicativi ARAN. Mansioni superiori dipendente da categoria C5 a D1

19 Ottobre 2015
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Ai fini della determinazione del trattamento economico spettante al lavoratore, inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, incaricato di mansioni superiori proprie di un profilo della categoria D, posizione economica D1, come deve essere interpretata la clausola contrattuale (art.8, comma 5, del CCNL del 14.9.2001), secondo la quale: “5. Il dipendente assegnato alle mansioni superiori ha diritto alla differenza tra il trattamento economico iniziale previsto per l’assunzione nel profilo rivestito e quello iniziale corrispondente alle mansioni superiori di temporanea assegnazione, fermo rimanendo la posizione economica di appartenenza e quanto percepito a titolo di retribuzione individuale di anzianità”?

Relativamente a tale problematica, si ritiene utile richiamare l’orientamento applicativo RAL126 secondo il quale al dipendente, nel caso di svolgimento di mansioni superiori, e per il periodo di svolgimento delle stesse, spetta solo ed esclusivamente il compenso pari alla differenza tra il trattamento economico stipendiale iniziale del profilo rivestito e quello, sempre iniziale, corrispondente al profilo cui sono correlate le mansioni superiori affidate, con esclusione di ogni beneficio economico ulteriore ed aggiuntivo (art. 8 del CCNL del 14.9.2000).

Nel caso sottoposto, poiché le mansioni superiori conferite rientrano tra quelle proprie dei profili con trattamento economico iniziale fissato nella posizione economica D1 (profili corrispondenti alla ex VII q.f.), tale particolare compenso si identifica con la differenza tra il trattamento stipendiale iniziale della categoria C, corrispondente alla posizione economica C1, e quello iniziale della categoria D, corrispondente alla posizione economica D1.

Esso viene corrisposto in aggiunta al normale trattamento economico in godimento del dipendente, corrispondente alla posizione economica acquisita dal dipendente nell’ambito della categoria C e all’indennità di comparto prevista per la categoria C.

In relazione a quest’ultima, si ritiene utile precisare, che, come sopra evidenziato, essa non è presa in alcun modo in considerazione ai fini della determinazione del compenso per mansioni superiori, dato che questo è rapportato esclusivamente alla differenza dei trattamenti stipendiali iniziali previsti, rispettivamente, per la categoria di appartenenza del dipendente e per quella superiore cui sono riferite le mansioni affidate al dipendente.

Pertanto, se, ad esempio, il dipendente è inquadrato nella categoria C, posizione economica C5, il compenso pari alla differenza tra il trattamento stipendiale iniziale della categoria C, corrispondente alla posizione economica C1, e quello iniziale della categoria D, corrispondente alla posizione economica D1, si aggiungerà al trattamento economico stipendiale corrispondente alla posizione economica C5.